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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126l Patrimonio minimo

(art. 25 cpv. 3, 36 cpv. 2 e 118a cpv. 2 LICol)

1Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.

2Se lo prevede il contratto del fondo o il regolamento di investimento, la direzione del fondo può prorogare una sola volta di sei mesi il termine.

3Se esercita il suo diritto a una proroga del termine, la direzione del fondo ne informa senza indugio la società di audit e pubblica la proroga negli organi di pubblicazione o informa gli investitori per scritto.

Art. 126m Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

(art. 79 e 118a cpv. 2 LICol)

1Nel caso di un L-QIF di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, il contratto del fondo o il regolamento di investimento può prevedere che:

a. le quote degli investitori siano riscattabili soltanto ogni due anni al massimo;

b. le quote degli investitori non siano riscattabili per cinque anni al massimo a partire dal lancio.

2Il contratto del fondo o il regolamento di investimento può inoltre prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell’interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere resi noti nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.

3Se si avvale della possibilità di gating, la direzione del fondo ne informa senza indugio la società di audit e pubblica la decisione negli organi di pubblicazione o la comunica agli investitori per scritto.

Art. 126n Obbligo di comunicazione in caso di dilazione del rimborso

(art. 81 cpv. 1, 118a cpv. 2, 118m LICol)

La direzione del fondo informa senza indugio la società di audit in merito alla dilazione temporanea del rimborso secondo l’articolo 81 capoverso 1 o 118m LICol e pubblica la decisione negli organi di pubblicazione o la comunica agli investitori per scritto.