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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 126b Applicabilità della presente ordinanza, dell’OICol-FINMA e delle
norme di autodisciplina riconosciute dell’organizzazione settoriale (art. 118a cpv. 2 LICol)
1Il L-QIF sottostà alla presente ordinanza, sempreché questa non disponga altrimenti.
2Sottostà alle disposizioni dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20146 sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA), sempreché lo disponga la presente ordinanza.
3Sottostà per analogia alle seguenti norme di autodisciplina7 emanate dall’organizzazione settoriale e riconosciute dalla FINMA come standard minimi:
a. norme di comportamento del 5 agosto e del 23 settembre 2021;
b. direttive relative ai fondi immobiliari del 5 agosto 2021;
c. direttive relative ai fondi del mercato monetario del 5 agosto 2021;
d. direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell’ambito di investimenti collettivi di capitale aperti del 5 agosto 2021;
e. direttive relative al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale del 5 agosto 2021;
f. direttive relative al calcolo e alla pubblicazione del «Total Expense Ratio» (TER) di investimenti collettivi di capitale del 5 agosto 2021.
Art. 126c Requisiti per un cambiamento dello stato da investimento collettivo
di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF
(art. 118b LICol)
1Il cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF necessita previamente dell’approvazione ed, eventualmente, dell’autorizzazione della FINMA.
2La FINMA approva il cambiamento dello stato e lo autorizza eventualmente se:
a. i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol sono adempiuti;
b. il contratto del fondo, il regolamento di investimento o il contratto di società prevede la possibilità di un cambiamento dello stato;
c. il cambiamento dello stato non comporta costi a carico né dell’investimento collettivo di capitale né degli investitori; e
d. nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica:
1. del fondo contrattuale di investimento: nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato,
6 RS 951.312
7 Le norme di comportamento e le direttive dell’organizzazione settoriale sono consultabili all’indirizzo …