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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126b Applicabilità della presente ordinanza, dell’OICol-FINMA e delle

norme di autodisciplina riconosciute dell’organizzazione settoriale (art. 118a cpv. 2 LICol)

1Il L-QIF sottostà alla presente ordinanza, sempreché questa non disponga altrimenti.

2Sottostà alle disposizioni dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20146 sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA), sempreché lo disponga la presente ordinanza.

3Sottostà per analogia alle seguenti norme di autodisciplina7 emanate dall’organizzazione settoriale e riconosciute dalla FINMA come standard minimi:

a. norme di comportamento del 5 agosto e del 23 settembre 2021;

b. direttive relative ai fondi immobiliari del 5 agosto 2021;

c. direttive relative ai fondi del mercato monetario del 5 agosto 2021;

d. direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell’ambito di investimenti collettivi di capitale aperti del 5 agosto 2021;

e. direttive relative al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale del 5 agosto 2021;

f. direttive relative al calcolo e alla pubblicazione del «Total Expense Ratio» (TER) di investimenti collettivi di capitale del 5 agosto 2021.

Art. 126c Requisiti per un cambiamento dello stato da investimento collettivo

di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF

(art. 118b LICol)

1Il cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF necessita previamente dell’approvazione ed, eventualmente, dell’autorizzazione della FINMA.

2La FINMA approva il cambiamento dello stato e lo autorizza eventualmente se:

a. i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol sono adempiuti;

b. il contratto del fondo, il regolamento di investimento o il contratto di società prevede la possibilità di un cambiamento dello stato;

c. il cambiamento dello stato non comporta costi a carico né dell’investimento collettivo di capitale né degli investitori; e

d. nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica:

1. del fondo contrattuale di investimento: nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato,

6 RS 951.312

7 Le norme di comportamento e le direttive dell’organizzazione settoriale sono consultabili all’indirizzo …