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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 17 ottobre 200718 sul registro di commercio
Art. 99 lett. h
L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:
h. l’importo del capitale accomandato complessivo o i limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
2. Ordinanza del 1° ottobre 198419 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Art. 19 cpv. 1 lett. a
1Prima di prendere una decisione, l’autorità di prima istanza chiede il parere:
a. dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, quando si tratti dell’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di parti di fondi di investimento immobiliari i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato e che necessitano di un’autorizzazione o un’approvazione o di parti di un patrimonio analogo (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFE) che necessita di un’autorizzazione o un’approvazione;
3. Ordinanza del 21 novembre 201220 sulle norme contabili riconosciute
Art. 2 cpv. 2
2Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 200621 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili del Consiglio federale e della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol e art. 126n dell’ordinanza del 22 novembre 200622 sugli investimenti collettivi).
18 RS 221.411
19 RS 211.412.411
20 RS 221.432
21RS 951.31