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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 4: Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione
(art. 118i LICol)
Art. 126zquaterContabilità, valutazione e rendiconto
1Alla contabilità, alla valutazione e al rendiconto di un L-QIF si applicano per analogia gli articoli 79–105 OICol-FINMA13 nella versione del 1° gennaio 202114, fatto salvo l’articolo 83 capoverso 1 secondo periodo.
2Sempreché l’OICol-FINMA o le norme di autodisciplina riconosciute dell’organizzazione settoriale non dispongano altrimenti, la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti a livello internazionale. Gli standard applicati sono descritti dettagliatamente nel contratto del fondo, nel regolamento di investimento o nel contratto della società.
Art. 126zquinquiesObbligo di pubblicazione
1Il prezzo di emissione e di riscatto nonché il valore netto di inventario devono essere pubblicati negli organi di pubblicazione a ogni emissione e riscatto di quote.
2I prezzi dei L-QIF devono essere pubblicati negli organi di pubblicazione almeno due volte al mese.
3Per i L-QIF con diritto di riscatto in qualsiasi momento limitato, i prezzi devono essere pubblicati negli organi di pubblicazione almeno quattro volte all’anno.
4Nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento sono fissate le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione.
5Se è pubblicato il valore netto di inventario, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
Capitolo 5: Verifica e rapporti di audit
(art. 118i cpv. 6 LICol)
Sezione 1: Verifica
Art. 126zsexiesRipartizione
Le verifiche del L-QIF vanno ripartite in una verifica dei conti annuali e una verifica complementare.
Art. 126zseptiesVerifica dei conti annuali
1La verifica dei conti annuali del L-QIF comprende la verifica delle indicazioni secondo gli articoli 89 capoverso 1 lettere a–h e 90 LICol.
13 RS 951.312
14 RU 2014 4237, 2020 5327