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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

8. Ordinanza del 6 novembre 201929 sui servizi finanziari

Allegato 6 Contenuto minimo del prospetto

Schema per investimenti collettivi di capitale

8 Informazioni relative al prestito di valori mobiliari e alle operazioni pensionistiche

8.1 Indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni di pre-

stito di valori mobiliari

8.2 Indicazione se l’investimento collettivo di capitale effettua operazioni pensio-

nistiche

8.3 Volume massimo assoluto o relativo di queste operazioni

8.4 Rischi particolari connessi a queste operazioni

9. Ordinanza del 6 novembre 201930 sugli istituti finanziari

Art. 36a Autorizzazione completiva

(Art. 6 LIsFi)

I gestori di patrimoni collettivi che intendono operare anche come trustee necessitano di un’autorizzazione completiva.

Art. 44 cpv. 6

6In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni od ordinare inasprimenti.

Art. 47 cpv. 2 e 3

2Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rapporto di attività e la relazione di revisione riassuntiva destinati all’assemblea generale o all’assemblea dei soci nonché la relazione di revisione completa destinata all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

3L’obbligo di redigere la relazione di revisione completa decade per i gestori di patrimoni collettivi che in virtù dell’articolo 37 capoversi 4 e 5 sono esonerati dall’obbligo di istituire un organo particolare di alta direzione, vigilanza e controllo.

29 RS 950.11

30 RS 954.11