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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
2Le modifiche dei documenti di cui all’articolo 15 LICol devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:
b. della modifica dell’importo o dei limiti del margine di variazione del capitale accomandato previsti nel contratto di società della SAcCol;
Art. 15 cpv. 1 lett. b
1I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
b. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un’attività ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
Art. 31 cpv. 1 e 4, frase introduttiva
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari possono acquistare investimenti per proprio conto dagli investimenti collettivi di capitale e alienare a questi ultimi investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.
4Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:
Art. 31a Migliore esecuzione possibile delle operazioni di negoziazione di
valori mobiliari e delle altre transazioni
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari scelgono accuratamente le controparti per operazioni di negoziazione di valori mobiliari e per altre transazioni. Si assicurano che nell’esecuzione delle operazioni di negoziazione di valori mobiliari e delle altre transazioni sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.
2Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché le indennità da parte di terzi.
3La scelta delle controparti deve essere verificata a intervalli regolari.
Art. 32 cpv. 1
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri e i loro mandatari calcolano, esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo, gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell’investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi.