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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
2Devono effettuare le stime con la diligenza di un perito incaricato delle stime ordinario e qualificato.
3La valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione, la valutazione dei beni fondiari appartenenti al L-QIF nonché la verifica e la valutazione dei progetti di costruzione sono rette dagli articoli 92–94.
Sezione 3: Prescrizioni di investimento per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol
Art. 126z Durata minima, limitazioni di investimento e tecniche di
investimento
1Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve presentare una durata minima di cinque anni.
2Le limitazioni di investimento e le tecniche di investimento applicabili al L-QIF sono descritte nel contratto di società.
Art. 126zbisNegozi con persone vicine
1Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:
a. all’accomandatario;
b. alle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione; o
c. agli investitori.
2L’accomandatario, le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una SAcCol possono riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederli se:
a. la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita ei valori immobiliari e infrastrutturali e del costo delle operazioni è confermata da un perito indipendente incaricato delle stime; e
b. l’assemblea dei soci ha approvato l’operazione.
3La società di audit conferma, nel quadro della sua verifica dell’istituto cui compete l’amministrazione, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.
Art. 126zterEsigenze relative ai periti incaricati delle stime e valutazione di
investimenti immobiliari
Le esigenze relative ai periti incaricati delle stime, la valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione, la valutazione dei beni fondiari appartenenti al L-QIF nonché la verifica e la valutazione dei progetti di costruzione sono rette dall’articolo 126y.