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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126e Ristrutturazioni

(art. 118b LICol)

Non sono ammesse le ristrutturazioni di un L-QIF contenenti o riguardanti investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza.

Art. 126f Disposizioni non applicabili ai L-QIF

(art. 118d LICol)

Ai L-QIF non si applicano le seguenti disposizioni:

a. le disposizioni concernenti l’autorizzazione e l’approvazione nonché l’attività di vigilanza della FINMA (art. 7–23, 31 cpv. 6, 33 cpv. 2, 35, 35a cpv. 2–4, 40 cpv. 1–4, 53, 54 cpv. 4, 55 cpv. 1–3tere 5–7, 61 cpv. 1, 62 cpv. 2, secondo periodo, e cpv. 3, 62b cpv. 2, 63 cpv. 3–5, 109, 110 cpv. 2, 110a, 114 cpv. 3, 115 cpv. 3 e 4, 116 cpv. 3, 118 cpv. 3, 119 cpv. 4, secondo periodo, 137, 141 e 142);

b. le prescrizioni di investimento di cui agli articoli 32a, 67–102, 117 capoversi 2 e 3, 120 e 121;

c. le disposizioni concernenti la modifica del contratto del fondo secondo l’articolo 41, l’approvazione del regolamento di investimento secondo l’articolo 62b capoverso 2 e il cambiamento di banca depositaria secondo gli articoli 41 e 105.

Art. 126g Obbligo di notifica e rilevamento di dati

(art. 118f LICol)

1L’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF notifica al DFF entro 14 giorni dalla firma o dall’approvazione del contratto del fondo, degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società, in particolare:

a. il nome e i dati di contatto dell’istituto cui compete l’amministrazione;

b. la forma giuridica, il carattere aperto o chiuso e le categorie di investimento del L-QIF;

c. la data dell’assunzione dell’amministrazione del L-QIF;

d. la data presumibile del lancio del L-QIF;

e. il nome e i dati di contatto della banca depositaria;

f. il nome e i dati di contatto della società di audit;

g. il nome e i dati di contatto dell’istituto cui competono le decisioni di investimento, in presenza di una delega di questa competenza;

h. la politica di investimento.

2Inoltre, entro 14 giorni notifica al DFF:

a. la data del lancio del L-QIF;

b. ogni mutamento dei fatti notificati;

c. la rinuncia all’amministrazione del L-QIF.