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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 126q Osservanza delle prescrizioni di investimento
1Le limitazioni percentuali secondo l’articolo 126p si riferiscono al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.
2Per i L-QIF multi-comparto, le limitazioni di investimento e le tecniche di investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.
3Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal suo lancio. Se questo termine non può essere rispettato, la direzione del fondo può prolungarlo una tantum di sei mesi, sempreché il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo preveda. Se esercita questo diritto, la direzione del fondo ne informa senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblica la proroga negli organi di pubblicazione o informa gli investitori per scritto.
4Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato alla limitazione o al valore ammessi, tutelando gli interessi degli investitori.
5Se le limitazioni o le prescrizioni di investimento sono superate o violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Il rapporto annuale deve riferirne. Se non è possibile escludere un pregiudizio nei confronti degli investitori, la violazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata negli organi di pubblicazione o comunicata agli investitori per scritto. Il rendiconto, la comunicazione e la pubblicazione comprendono in particolare una descrizione concreta della violazione in materia di investimento, dell’eventuale danno subito dagli investitori e di un’eventuale indennità.
Art. 126r Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi
strategici)
Il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o il regolamento di investimento della SICAV disciplina la portata degli investimenti che possono essere effettuati in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici). Se si tratta di una parte importante del patrimonio del fondo:
a. il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve contenere indicazioni sull’entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso L-QIF, come pure dal fondo strategico;
b. nel rapporto annuale deve essere indicata l’entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dal L-QIF e, dall’altro, dal fondo strategico.
Art. 126s Strutture master e feeder
1Un fondo feeder L-QIF è un investimento collettivo di capitale che investe almeno l’85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master L-QIF).