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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine
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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»
a. il valore dei valori mobiliari dati in prestito e delle operazioni pensionistiche alla data di chiusura dell’esercizio;
b. l’ammontare dei crediti e degli impegni risultante dalle operazioni pensionistiche;
c. la media semestrale e annuale della parte dei valori mobiliari dati in prestito;
d. la parte massima dei valori mobiliari dati in prestito (valore massimo giornaliero);
e. la ripartizione dei redditi lordi derivanti dai prestiti di valori mobiliari e dalle operazioni pensionistiche tra la direzione del fondo e l’investitore (revenue split);
f. i redditi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti (cash collateral);
g. la forma del deposito dei valori mobiliari dati in prestito (conti segregati o conti omnibus).
Art. 86 cpv. 3bis
3bisIl capoverso 2bissi applica per analogia agli investimenti in cartelle ipotecarie o in altri diritti contrattuali di pegno.
Art. 104 cpv. 2
2Nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l’amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.
Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)
(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)
1Sono considerati Exchange Traded Funds (ETF) le quote o le classi di quote di un investimento collettivo di capitale aperto quotate costantemente in una borsa svizzera e per le quali almeno un market maker secondo l’articolo 41 lettera c LIsFi5 assicura che il valore delle quote o delle classi di quote non si discosti in misura significativa dal valore netto di inventario indicativo.
2Un investimento collettivo di capitale può essere designato «Exchange Traded Fund» o «ETF» soltanto se tutte le quote o classi di quote sono strutturate come ETF.
3Il prospetto deve contenere in particolare le seguenti indicazioni sull’ETF:
a. indicazioni sulla quotazione e sul valore netto di inventario indicativo dell’ETF nonché sul market maker;
b. indicazioni che illustrino dove e con quale frequenza viene pubblicata la composizione del portafoglio ETF o del suo paniere di titoli;