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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

b. investimenti collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA o approvati dalla stessa per essere offerti in Svizzera oppure emessi da fondazioni d’investimento svizzere;

6. Ordinanza del 13 novembre 198526 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 5 cpv. 3

3Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 198427 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in Limited Qualified Investor Fund e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.

7. Ordinanza del 18 novembre 201528 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie

Art. 19 cpv. 1 lett. e

1Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:

e. quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se:

1. possono essere alienati in qualunque momento,

2. l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–d, e

3. la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere opportune.

26 RS 831.461.3

27 RS 831.441.1

28 RS 832.121