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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126zdeciesRapporto di audit dei conti annuali

1Ai rapporti di audit dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni del CO16 concernenti la revisione ordinaria.

2La società di audit redige il rapporto sintetico in tempo utile prima della pubblicazione del rapporto annuale. Tale rapporto deve essere firmato dall’auditor responsabile o da un altro collaboratore con diritto di firma della società di audit.

3Nel caso di un L-QIF multi-comparto il rapporto deve essere redatto singolarmente per ogni comparto.

Art. 126zundeciesRapporto sintetico

1Il rapporto sintetico si pronuncia sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari concernenti il conto annuale e sulle verifiche delle indicazioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettere a–h LICol, per i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari, anche su quelle di cui all’articolo 90 LICol.

2Per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV il rapporto sintetico può comprendere il rendiconto presentato conformemente all’articolo 728 CO17 dalla società di audit fondata sul diritto della società anonima.

3L’attestazione standard dell’organizzazione settoriale riconosciuta valida dalla FINMA vale anche per il L-QIF.

Art. 126zduodeciesRapporto di audit sulla verifica complementare

1La società di audit redige il rapporto di audit sulla verifica complementare.

2Il rapporto deve essere sottoposto all’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo del L-QIF. Deve essere discusso in una seduta di questo organo verbalizzando le prese di posizione.

Art. 126ztredeciesIrregolarità significative

1Se nel quadro della sua attività di verifica la società di audit constata irregolarità significative, le include come contestazioni nel rapporto di audit sulla verifica prudenziale dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF.

2La violazione di una disposizione di cui all’articolo 118a capoverso 1 LICol è sempre considerata significativa.

Art. 127b ETF esteri

(art. 78 cpv. 3 e 119 seg. LICol)

Le quote o le classi di quote, strutturate secondo il diritto estero come ETF, di un investimento collettivo di capitale estero aperto offerti in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera.

16 RS 220

17 RS 220