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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

2. della SICAV: gli azionisti imprenditori che hanno approvato il cambiamento dello stato detengono almeno due terzi delle azioni societarie emesse e nell’investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato,

3. della SAcCol: tutti gli investitori hanno approvato il cambiamento dello stato in L-QIF.

3La FINMA può descrivere dettagliatamente i requisiti per un cambiamento dello stato in L-QIF.

4Nella sua decisione relativa all’approvazione ed, eventualmente, all’autorizzazione del cambiamento dello stato stabilisce la data dello svincolo dell’investimento collettivo di capitale dalla vigilanza.

Art. 126d Obblighi di informazione in caso di cambiamento dello stato

(art. 118b LICol)

1La direzione del fondo, il consiglio di amministrazione di una SICAV e gli accomandatari di una SAcCol comunicano senza indugio alla FINMA la loro decisione relativa a un cambiamento dello stato in L-QIF.

2Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, la decisione relativa al cambiamento dello stato viene pubblicata negli organi di pubblicazione. La pubblicazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

a. un riferimento alle ripercussioni che il cambiamento di stato ha sullo stato di approvazione o di autorizzazione dell’investimento collettivo di capitale, in particolare sullo svincolo di quest’ultimo dalla vigilanza della FINMA;

b. l’indicazione che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli investitori possono decidere se:

1. rimanere nell’investimento collettivo di capitale, se approvano espressamente il cambiamento dello stato, o

2. riscattare le loro quote nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se danno la disdetta delle quote;

c. l’indicazione che gli investitori che non esercitano il diritto di scelta di cui alla lettera b sono assimilati agli investitori che danno la disdetta delle loro quote il 30° giorno dopo la pubblicazione.

3Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica della SAcCol, prima della decisione concernente il cambiamento dello stato, l’accomandatario segnala agli accomandanti le ripercussioni che ne derivano per lo stato di approvazione e lo stato di autorizzazione della SAcCol, in particolare per lo svincolo della SAcCol dalla vigilanza della FINMA.