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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

3Il DFF può pubblicare i dati di cui ai capoversi 1 e 2 in un elenco.

4A scopi statistici, l’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF trasmette al DFF o a un terzo da esso incaricato periodicamente in particolare i seguenti dati relativi al L-QIF:

a. la situazione e la variazione patrimoniale;

b. il valore delle quote emesse e riscattate;

c. i valori patrimoniali, articolati secondo:

1. valori patrimoniali svizzeri ed esteri,

2. valute,

3. le seguenti categorie di investimento: strumenti del mercato monetario, crediti da operazioni pensionistiche, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, quote di altri investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, immobili, altri titoli;

d. gli impegni, articolati secondo impegni svizzeri e impegni verso l’estero;

e. il conto economico;

f. i dati del rischio, compresi l’articolazione degli attivi e dei passivi in base alla struttura per scadenze nonché il saldo delle operazioni fuori bilancio.

5Il DFF emana istruzioni tecniche sulla forma delle notifiche di cui al presente articolo. Stabilisce segnatamente quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.

6Il DFF o il terzo da esso incaricato può scambiare, nel quadro del rispettivo mandato legale, i dati rilevati secondo il presente articolo con le autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari.

7Il DFF o il terzo da esso incaricato può pubblicare in forma aggregata i dati rilevati secondo il capoverso 4 e trasmetterli ad altri servizi competenti della Confederazione, segnatamente all’Ufficio federale di statistica, nonché ad autorità competenti di altri Paesi e a organizzazioni internazionali.

Art. 126h Obblighi dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF

(art. 118g e 118h LICol)

1L’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF è responsabile del rispetto delle disposizioni legali applicabili al L-QIF.

2Se un investimento collettivo di capitale non soddisfa o non soddisfa più i criteri che definiscono il L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol, l’istituto ne informa senza indugio la FINMA, la banca depositaria e la società di audit.

3Se le disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF non sono rispettate in altro modo, l’istituto ne informa gli investitori e la società di audit e provvede al ripristino della situazione conforme entro un termine congruo. Se ciò non è possibile, l’istituto scioglie il L-QIF.