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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

4. la percentuale massima che può essere investita in cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare,

5. la percentuale massima che può essere investita in quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare.

Art. 126x Negozi con persone vicine

1Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari è ammessa la conclusione di negozi con persone vicine di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3 LICol se:

a. questa possibilità è prevista nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento del L-QIF;

b. il numero di investitori previsto nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, ma almeno la metà, approva la deroga;

c. oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del L-QIF, un perito incaricato delle stime di cui all’articolo 64 capoverso 1 LICol, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del L-QIF, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.

2Conclusa l’operazione, la direzione del fondo redige un rapporto contenente:

a. indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell’assunzione o della cessione;

b. rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;

c. il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.

3La società di audit conferma alla direzione del fondo, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

4Nel rapporto annuale del L-QIF sono menzionati i negozi con persone vicine.

5Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, non è possibile concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.

6La nozione di persone vicine è retta dall’articolo 91a.

Art. 126y Esigenze relative ai periti incaricati delle stime e valutazione di

investimenti immobiliari

1I periti incaricati delle stime di cui all’articolo 118p capoverso 2 LICol devono:

a. disporre delle qualifiche richieste;

b. essere indipendenti; e

c. disporre di sufficienti garanzie finanziarie o avere concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale.