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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

d. per ciascun investimento collettivo di capitale siano disposti strumenti adeguati per la gestione della liquidità;

e. la direzione del fondo o la SICAV disponga delle informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza della liquidità, segnatamente delle informazioni sugli investimenti, sugli impegni e sulla cerchia degli investitori dell’investimento collettivo di capitale.

3La direzione del fondo o la SICAV esegue, a intervalli regolari, stress test adeguati per ciascun investimento collettivo di capitale che essa gestisce. I test si orientano a condizioni di mercato normali e straordinarie e si fondano su scenari storici e ipotetici. Se il patrimonio netto del fondo dell’investimento collettivo di capitale gestito non supera i 25 milioni di franchi si può rinunciare allo stress test.

4La direzione del fondo o la SICAV elabora un piano di gestione delle crisi e vi definisce le misure per l’utilizzo dei previsti strumenti di gestione della liquidità come pure le procedure e le competenze interne. Verifica regolarmente il piano di gestione delle crisi per assicurarsi che, in caso di necessità, gli strumenti di gestione della liquidità possano essere utilizzati immediatamente in maniera adeguata.

5La FINMA può disciplinare i dettagli.

Art. 110a Segregazione di singoli investimenti

(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)

1Su richiesta motivata della direzione del fondo o della SICAV, in casi straordinari la FINMA può, nell’interesse di tutti gli investitori, approvare la segregazione di singoli investimenti di un investimento collettivo di capitale (side pocket).

2Dopo l’approvazione da parte della FINMA, la direzione del fondo o la SICAV deve comunicare agli investitori la propria decisione in merito alla segregazione mediante pubblicazione negli organi di pubblicazione.

Titolo dopo l’art. 126

Titolo 3a: «Limited Qualified Investor Fund»

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 126a Definizione

(art. 13 cpv. 2bis, 15 cpv. 2, 118a cpv. 1 e 118f cpv. 1 LICol)

1Un investimento collettivo di capitale che adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol è considerato un L-QIF soltanto se si rinuncia esplicitamente a un’autorizzazione o un’approvazione della FINMA.

2Si è in presenza di un’esplicita rinuncia quando l’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF effettua la notifica al Dipartimento federale delle finanze (DFF) conformemente alle disposizioni dell’articolo 118f capoverso 1 LICol e all’articolo 126g capoverso 1 della presente ordinanza.