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Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 30 pagine

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Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

b. la direzione del fondo o la SICAV si è riservata, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione ai sensi dell’articolo 647 capoverso 1 CC12, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a–651 CC; o

c. il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 682 CC è soppresso contrattualmente.

2Se si tratta di quote di comproprietà che rappresentano una partecipazione di minoranza, il contratto del fondo o il regolamento di investimento indica:

a. la percentuale minima di partecipazione che il L-QIF deve detenere se detiene partecipazioni di minoranza;

b. se tutti i comproprietari devono essere noti alla direzione o alla SICAV;

c. se esistono eventuali restrizioni al diritto di cedere le quote di comproprietà in ogni momento; e

d. il limite massimo d’investimento in partecipazioni di minoranza rispetto al patrimonio del fondo.

3Il contratto del fondo o il regolamento di investimento contiene eventualmente anche un riferimento ai rischi particolari connessi con una delle misure menzionate nel capoverso 1.

Art. 126v Costituzione in pegno e trasferimento dei diritti di pegno a titolo di

garanzia

In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia, l’onere che grava tutti i beni fondiari di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV non può superare in media la metà del valore venale.

Art. 126w Ripartizione del rischio

Il contratto del fondo o il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari contiene in particolare le seguenti indicazioni sulla ripartizione del rischio:

a. il numero minimo di beni fondiari da acquistare dal L-QIF;

b. la percentuale massima che il valore venale di un bene fondiario può rappresentare rispetto al patrimonio del fondo;

c. le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio del L-QIF:

1. la percentuale massima che il valore venale di un bene fondiario può rappresentare,

2. la percentuale massima che può essere investita in terreni edificabili,

3. la percentuale massima che può essere investita in beni fondiari in diritto di superficie,

12 RS 210