Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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Allegato: Panoramica delle disposizioni esecutive della CPR rilevanti per la Svizzera
Titolo 1: Obiettivi e regole generali relative al sostegno
Capo I: Oggetto, definizioni e regole generali
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il regolamento (UE) 2021/1060 (CPR) reca le disposizioni comuni applicabili
a sette fondi. Per ogni singolo fondo esiste poi un regolamento specifico, ad esempio il regolamento (UE) 2021/1148 recante le disposizioni comuni applicabili allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. In caso di incertezza tra i regolamenti specifici dei singoli fondi e il regolamento recante le disposizioni comuni, sono determinanti le disposizioni di quest’ultimo.
Articolo 2 Definizioni In questo articolo sono presentate le principali definizioni del regolamento. Articolo 3 Computo dei termini per le azioni della Commissione Se è stato stabilito un termine per azioni della Commissione esso decorre non
appena la Commissione riceve dallo Stato membro tutte le informazioni necessarie ai sensi del presente regolamento.
Articolo 4 (nuovo) Trattamento e protezione dei dati personali Gli Stati membri e la Commissione europea possono trattare i dati personali
solamente nel quadro dell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente regolamento.
Capo II Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi
Articolo 7 Gestione concorrente La Svizzera e la Commissione europea sono responsabili della gestione e
del controllo dei programmi nazionali che devono essere conformi alle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi.
Articolo 9 Principi essenziali Gli Stati membri e la Commissione europea garantiscono il rispetto dei di-
ritti fondamentali e integrano una prospettiva di genere in tutti i programmi. Adottano misure adeguate al fine di prevenire qualsiasi discriminazione.
Titolo 2: Approccio strategico
Capo II: Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
Articolo 15 Condizioni abilitanti Il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per un’attuazione
efficace ed efficiente degli obiettivi specifici. Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione europea appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione. Al più presto o entro tre mesi dal ricevimento di questa informazione, la Commissione europea informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento delle