Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Art. 13 Programmi degli Stati membri

Nell’elaborazione dei programmi nazionali, che vengono esaminati e approvati dalla Commissione europea, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi da raggiungere nell’allegato II, ossia:

– sviluppo dell’EUROSUR;

– sostegno alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere esterne;

– sostegno ai servizi consolari nei Paesi terzi per una migliore gestione dei flussi migratori;

– rafforzamento della gestione integrata delle frontiere, in particolare per promuovere lo scambio di informazioni in merito tra gli Stati membri;

– miglioramento della collaborazione tra Stati membri in riferimento ai sistemi di gestione delle frontiere;

– misure di accompagnamento volte a promuovere l’armonizzazione della gestione delle frontiere, in particolare per quanto attiene il settore tecnologico;

– attuazione corretta e unitaria dell’acquis dell’UE nel settore dei controlli di frontiera e dei visti;

– preparazione per minacce future e possibili pressioni alle frontiere esterne, in modo che gli Stati membri possano reagire in modo rapido e mirato.

Al fine di raggiungere questi obiettivi gli Stati membri possono sostenere corrispondenti azioni in Stati terzi nel quadro dei propri programmi nazionali.

Al fine di ottimizzare le misure di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne previste dagli Stati membri e garantire in tal modo coerenza ed efficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione europea consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito alle bozze dei programmi nazionali. Se necessario in merito alle misure che rientrano nell’assistenza operativa si consulta anche l’agenzia eu-LISA.

Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per affrontare circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di modificare l’elenco delle azioni per un cofinanziamento più elevato conformemente all’allegato IV.

Art. 14 Riesame intermedio

A metà della durata del Fondo BMVI, ossia nel 2024, la Commissione europea assegna agli Stati membri l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b (611 mio. euro) per far fronte a oneri nuovi o aggiuntivi. Le risorse vengono assegnate esattamente in base al fabbisogno degli Stati membri (cfr. allegato I n. 1 lettera c e n. 2–10). Per beneficiare di queste risorse aggiuntive lo Stato membro deve aver presentato domanda di pagamento (cfr. art. 10). Se la somma di 611 milioni di euro non è totalmente assegnata agli Stati membri, l’importo rimanente può essere assegnato allo strumento tematico (art. 10 par. 2).

Art. 15 Azioni specifiche

Per l’attuazione di misure specifiche (progetto nazionali o transnazionali con un valore aggiunto per l’Unione e in linea con gli obiettivi dello strumento) gli Stati membri possono ottenere un importo supplementare, sempreché sia indicato nei loro programmi e contribuisca all’attuazione degli obiettivi del Fondo BMVI. Questi finanziamenti possono essere usati per altre azioni del programma, in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione europea mediante modifica del programma.

Art. 16 Sostegno operativo

Gli Stati membri possono utilizzare sino al 33 per cento dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo BMVI per finanziare il sostegno operativo alle autorità, ad esempio costi d’esercizio di sistemi informatici, di personale e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture (cfr. allegato VII del regolamento). A tal fine gli Stati membri devono rispettare l’acquis dell’UE e indicare nel proprio programma e nei bilanci annuali in materia di performance in che modo il sostegno operativo ha contributo al raggiungimento degli obiettivi.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere, ai sensi dell’articolo 31, di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili come sostegno operativo.

Art. 17 Sostegno operativo per il regime di transito speciale

In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania, l’UE sostiene le spese supplementari per l’attuazione del regolamento del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003. In tal modo essa compensa la Lituania con 200,568 milioni di euro (art. 7 par. 3 lett. a) del Fondo BMVI per la mancata imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini russi che transitano attraverso il territorio dell’Unione da e verso la regione di Kaliningrad. La Commissione europea e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino dei cambiamenti.

Art. 18 Controlli di gestione e verifiche di progetti svolti da organizzazioni internazionali

La presente disposizione disciplina i controlli di gestione e le verifiche di progetti i cui beneficiari sono costituiti da organizzazioni internazionali.