Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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b. cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Sono esclusi i progetti per i quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Articolo 66 Delocalizzazione Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili. Se un con-
tributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione.
Articolo 67 Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni I contributi in natura, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun paga-
mento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, possono essere considerati ammissibili a determinate condizioni, ad esempio se il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione o se il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente. Anche le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili se, ad esempio, ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità oppure i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto. Articolo 68 Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finan- L’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziari ziario oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia
dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, corrisponde alle spese ammissibili. Ciò a condizione che tale importo, ad esempio, corrisponda ai pagamenti ai destinatari finali oppure ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.
Titolo VI: Gestione e controllo
Capo I: Regole generali riguardanti gestione e controllo
Articolo 69 Responsabilità degli Stati membri Questo articolo stabilisce le responsabilità degli Stati membri, in particolare
l’obbligo di disporre di un sistema di gestione e di controllo per i propri programmi e garantirne il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI. Inoltre gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese nei conti presentati alla Commissione europea e garantiscono che tutti gli scambi di informazioni