Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Articolo 48 Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione Ogni Stato membro nomina un coordinatore della comunicazione per le atti-

vità di visibilità, trasparenza e comunicazione che coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi. La Commissione europea gestisce una rete formata dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione dei programmi e da propri rappresentanti, finalizzata allo scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, a cui presumibilmente parteciperà anche la Svizzera.

Sezione II: Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49 Responsabilità dell’autorità di gestione L’autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall’adozione del pro-

gramma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità. Su questo sito web pubblica l’invito a presentare proposte. Prima della pubblicazione delle informazioni l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno pubblicati conformemente al presente articolo.

Articolo 50 Responsabilità dei beneficiari I beneficiari mettono in evidenza sul proprio sito web o su altri social media

il sostegno fornito dal Fondo, sottolineando gli obiettivi e i risultati del progetto. Se il beneficiario non rispetta questi obblighi o non utilizza l’emblema dell’UE come previsto dall’articolo 47, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

Titolo V: Sostegno finanziario fornito dai fondi

Capo I: Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51 Forme di contributo dell’Unione ai programmi I contributi dei fondi sono erogati in particolare sotto forma di somme forfet-

tarie e finanziamenti a tasso forfettario.

Capo II: Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52 Forme di sostegno Gli Stati membri adoperano le risorse del Fondo BMVI per fornire ai benefi-

ciari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I: Forme di sovvenzioni

Articolo 53 Forme di sovvenzioni Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere in

particolare la forma di somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario.

Articolo 54 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, sovvenzioni esso si basa su uno degli elementi seguenti: