Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Sezione 5: Sorveglianza, relazioni e valutazione

Sottosezione 1: Disposizioni comuni

Art. 27 Sorveglianza e relazioni

Ai sensi di questa disposizione la Commissione europea trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni circa lo svolgimento del Fondo BMVI e presenta loro gli indicatori di performance nell’allegato V. La Commissione europea è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, ad adottare atti delegati per modificare gli indicatori di performance chiave di cui all’allegato V se ciò può garantire il raggiungimento degli obiettivi del Fondo BMVI. La Commissione europea ha inoltre il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VIII, precisamente per rielaborare o integrare gli indicatori, qualora necessario. Tale modifica può essere apportata solamente a progetti selezionati dopo l’entrata in vigore di questa modifica.

Art. 28 Valutazione

La Commissione europea è incaricata di effettuare entro il 31 dicembre 2024 una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, e delle azioni svolte nell’ambito del Fondo BMVI. La Commissione europea assicura che le informazioni ivi contenute siano rese pubbliche. Si può rinunciare a tale divulgazione in casi debitamente giustificati, ad esempio per garantire la sicurezza delle frontiere esterne.

Sottosezione 2: Norme sulla gestione concorrente

Art. 29 Bilanci annuali in materia di performance

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo un bilancio annuale in materia di performance. Qualora la Commissione europea non si esprima in merito entro due mesi, la relazione è considerata accettata.

Art. 30 Sorveglianza e relazioni nel quadro della gestione concorrente

Per la sorveglianza e le relazioni si applicano codici relativi alla tipologia di azione previsti nell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere, ai sensi dell’articolo 31, di adottare atti delegati per modificare l’allegato VI.

3.4 Capo III: Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 Esercizio della delega

Questa disposizione conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati entro il 31 dicembre 2027. Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione europea consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L’atto delegato entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento il potere di adottare atti delegati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’UE o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Art. 32 Procedura di comitato

La Commissione europea è assistita da un comitato (di seguito: Comitato per i fondi per gli affari interni). Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta l’atto di esecuzione e l’articolo 5 paragrafo 4 terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011 non trova applicazione.

In base agli articoli 2 e 3 della Convenzione comitatologia11 gli Stati associati hanno il diritto di partecipare nei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (cosiddetti comitati comitatologia Schengen) per quanto concerne tutte le questioni relative a Schengen, in particolare possono esprimere la propria posizione e avanzare suggerimenti.

Art. 33 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulle azioni avviate in base al regolamento (UE) n. 515/2014 (ISF Frontiere), che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro conclusione. La dotazione finanziaria del Fondo BMVI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo BMVI e le misure necessarie, adottate nell’ambito dell’ISF Frontiere.

Art. 34 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2021 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

11 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.11.