Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

condizioni. Se la Commissione europea non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione europea ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione europea giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante.

Articolo 16 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attua-

zione che prevede la sorveglianza e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione. Esso predispone una relazione al riguardo e in tal modo contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Articolo 17 Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia Questa disposizione riguarda il metodo con cui è redatto il quadro di riferidell’attuazione mento dell’efficacia dell’attuazione. Lo Stato membro trasmette tale metodo

alla Commissione europea se da questa richiesto.

Capo III: Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 20 Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circo- Questo articolo illustra le misure che l’Unione europea può adottare per l’imstanze eccezionali o inconsuete piego dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete. Tutte le

misure possono essere adottate mediante decisioni di esecuzione per un periodo massimo di diciotto mesi.

Se, trascorso il periodo di diciotto mesi, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.

Titolo III: Programmazione

Capo I: Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21 Preparazione e presentazione dei programmi Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo

compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Li presentano alla Commissione europea non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore della CPR o