Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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Sezione 3: Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta
Art. 19 Ambito di applicazione
Il sostegno alle azioni previste dai seguenti articoli 19–24 è prestato direttamente dalla Commissione europea oppure in forma indiretta attraverso l’affidamento di compiti esecutivi ad esempio a Stati terzi o organizzazioni internazionali (comprese le relative agenzie) (cfr. regolamento finanziario art. 62 par. 1 lett. a e c).
Art. 20 Soggetti idonei
Questa disposizione definisce i soggetti ammessi, comprendenti persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro, Stati terzi indicati nel programma di lavoro nonché organizzazioni internazionali rilevanti ai fini degli scopi del Fondo BMVI. Inoltre è stabilito che queste persone giuridiche possono partecipare a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti. Non sono ammesse le persone fisiche.
Art. 21 Azioni dell’Unione
Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’UE, in linea con gli obiettivi del Fondo BMVI. Su iniziativa della Commissione europea, il Fondo BMVI può finanziare azioni dell’Unione volte a sostenere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3.
In particolare vengono sostenute le seguenti misure di attuazione:
– miglioramento del controllo delle frontiere attraverso misure tecniche e operative, sostegno agli interventi di soccorso nell’ambito della sorveglianza di frontiera in mare o sostegno agli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria sproporzionata;
– sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea;
– collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
– garanzia di un’applicazione uniforme dell’acquis di Schengen nel settore dei visti;
– individuazione di diverse opportunità di collaborazione tra gli Stati membri nell’ambito dell’elaborazione delle domande di visto;
– istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti, compresa l’interoperabilità di questi sistemi informatici e le relative infrastrutture di comunicazione.
Art. 22 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Su iniziativa o per conto della Commissione europea, possono essere destinate risorse fino allo 0,52 per cento del volume del Fondo BMVI per l’assistenza tecnica, ossia per spese necessarie all’attuazione del Fondo. Tali misure possono essere sostenute e finanziate a un tasso del 100 per cento.
Art. 23 Audit
Ai sensi di questa disposizione i risultati dell’audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione costituiscono la base per determinare l’affidabilità globale a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Art. 24 Informazione, comunicazione e pubblicità
Gli Stati membri sono tenuti a informare i media e il vasto pubblico in merito alle risorse del Fondo BMVI ricevute. In queste comunicazioni figura l’emblema dell’Unione ed è menzionato esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione. Deve essere garantita la trasparenza e la diffusione di tutte le informazioni. Fanno eccezione i casi debitamente giustificati, nei quali la diffusione pubblica non è possibile, non è opportuna oppure è limitata per motivi di sicurezza o ordine pubblico, indagini su reati o questioni legate alla protezione dei dati personali. Anche la Commissione europea adotta misure d’informazione e comunicazione in merito al Fondo BMVI.
Sezione 4: Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta
Art. 25 Assistenza emergenziale
Ai sensi di questa disposizione nei casi d’emergenza è possibile prestare assistenza emergenziale attraverso il Fondo BMVI, sotto forma di sovvenzioni erogate direttamente ad agenzie decentrali. L’assistenza emergenziale può essere assegnata anche agli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10 paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma nazionale. In casi di estrema urgenza la Commissione europea può emanare una decisione di finanziamento per l’assistenza emergenziale nel quadro di un atto di esecuzione immediatamente applicabile che resta in vigore al massimo per 18 mesi.
Art. 26 Finanziamento cumulato e alternativo
Le azioni ammissibili possono ottenere anche un contributo di altri programmi dell’UE, purché il finanziamento cumulato non superi i costi ammissibili totali dell’azione e tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il paragrafo 2 sancisce che possono inoltre essere sostenute azioni attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus. Poiché entrambi i fondi non sono rilevanti ai fini Schengen, questo paragrafo non è applicabile alla Svizzera.