Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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regime di gestione delle misure promosse: concorrente, diretta e indiretta. Il capo III «Disposizioni transitorie e finali» comprende le disposizioni necessarie per conferire alla Commissione europea il potere di emanare atti delegati e di esecuzione e stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Data la necessità di svolgere la procedura di recepimento interna, la Svizzera potrà partecipare al Fondo presumibilmente non prima del 2023.
3.2 Capo I: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2021/1060 (CPR)8, istituisce nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito: Fondo BMVI). Il regolamento stabilisce gli obiettivi politici e specifici del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021–2027 e il finanziamento.
Art. 2 Definizioni
Questa disposizione illustra i principali termini del regolamento.
Art. 3 Obiettivi dello strumento
L’obiettivo politico del Fondo consiste nel garantire la sicurezza all’interno dello spazio Schengen e nel contempo tutelare la libera circolazione delle persone nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell’UE e degli Stati membri.
Nell’ambito dell’obiettivo politico, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
– sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, in particolare per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;
– sostenere la politica comune in materia di visti al fine di garantire una procedura armonizzata nel rilascio di visti, principalmente per agevolare i viaggi legittimi e contrastare i rischi legati alla migrazione e in termini di sicurezza.
Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo BMVI è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.
Art. 4 Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
Secondo questa disposizione le misure finanziate dal Fondo BMVI sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.
Art. 5 Oggetto del sostegno
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici e specifici, il Fondo contribuisce in particolare ad attuare le misure di cui all’allegato III, comprendenti, tra le altre: formazioni, infrastrutture, attrezzature operative, studi e misure per lo sviluppo o l’impiego di nuove tecnologie. Per affrontare circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare le azioni di cui all’allegato III.
Per conseguire gli obiettivi il Fondo può sostenere anche misure in Paesi terzi o in relazione a tali Paesi.
Le seguenti azioni non sono ammissibili:
– azioni alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
– azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2 numero 1 del Codice frontiere Schengen (regolamento [UE] 2016/3999);
– azioni il cui scopo principale è il controllo doganale.
3.3 Capo II: Quadro finanziario e di attuazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 6 Principi generali
Le misure promosse nel quadro del Fondo BMVI servono a cofinanziare progetti attuati a livello nazionale, regionale e locale e contribuiscono a conseguire gli obiettivi del Fondo BMVI. La Commissione europea e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del Fondo BMVI sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’UE. Il Fondo BMVI è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta.
Art. 7 Dotazione di bilancio
In base al paragrafo 1 la dotazione finanziaria preventivata per l’attuazione del Fondo BMVI nel periodo 2021–2027 ammonta a 5,241 miliardi di euro a prezzi correnti, cui si aggiungono i contributi degli Stati associati. Della dotazione, 3,668 miliardi di euro sono
8 Cfr. nota a piè di pagina 6.
9 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.