Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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destinati ai programmi nazionali degli Stati membri, di cui 200,568 milioni di euro al sostegno del regime di transito speciale della Lituania di cui all’articolo 17.10 All’attuazione dello strumento tematico di cui all’articolo 8 sono destinati 1,573 miliardi di euro.

Vista la modifica specifica prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 l’importo complessivo di 5,241 miliardi di euro di cui al paragrafo 1 è aumentato di un altro miliardo di euro a prezzi costanti del 2018 a norma dell’allegato II del citato regolamento, destinato all’attuazione dello strumento tematico (cfr. par. 2 e 4). Su iniziativa della Commissione al massimo lo 0,52 per cento del volume del Fondo BMVI è destinato all’assistenza tecnica per l’attuazione del Fondo stesso.

Il paragrafo 6 sancisce che anche gli Stati associati partecipano al Fondo BMVI e stipulano con l’UE accordi aggiuntivi concernenti i propri contributi finanziari e le modalità di partecipazione. Nel momento in cui uno Stato associato dichiara di recepire e trasporre nel diritto nazionale il regolamento (UE) 2021/1148, previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Commissione europea presenta immediatamente al Consiglio una raccomandazione per l’avvio dei negoziati concernenti queste norme. Una volta ricevuta la raccomandazione, il Consiglio approva immediatamente l’avvio dei negoziati. I contributi finanziari degli Stati associati sono aggiunti alle risorse di cui al paragrafo 1.

La dotazione finanziaria del Fondo BMVI è determinata quindi in base al presente articolo. Di conseguenza l’accordo aggiuntivo vi fa riferimento quando si tratta di calcolare la partecipazione della Svizzera, applicando la chiave di ripartizione Schengen. Le modalità della partecipazione della Svizzera all’importo di un miliardo supplementare indicato al paragrafo 2 sono stabilite nel quadro dei negoziati relativi all’accordo aggiuntivo.

Art. 8 Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

Le risorse assegnate allo strumento tematico pari a 1,573 miliardi di euro sono utilizzate per il finanziamento di misure specifiche (art. 15), misure dell’Unione (art. 21) e dell’assistenza emergenziale (art. 25). Su iniziativa della Commissione europea la dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica, sempreché ciò comporti un elevato valore aggiunto per l’Unione o risponda a necessità urgenti. Per la scelta delle misure da adottare sono determinanti le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II. La Commissione europea stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione e adotta decisioni di finanziamento mediante atti di esecuzione.

Sezione 2: Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Art. 9 Ambito di applicazione

La presente disposizione stabilisce che la somma di 3,668 miliardi di euro di cui all’articolo 7 paragrafo 3 lettera a per i programmi nazionali è utilizzata nel quadro del regime di gestione concorrente.

Art. 10 Risorse di bilancio

La somma di 3,668 miliardi di euro prevista dall’articolo 7 paragrafo 3 lettera a è assegnata come valore di riferimento ai programmi degli Stati membri con le seguenti modalità:

l’assegnazione delle risorse è precisamente allineata al fabbisogno degli Stati Schengen. All’inizio ogni Stato membro riceve un importo fisso di 8 milioni di euro; Cipro, Malta e Grecia ricevono un importo fisso di 28 milioni di euro. Oltre a tale importo, sono assegnate risorse in base alla seguente chiave di ripartizione: frontiere esterne terrestri (30%), frontiere esterne marittime (35%), aeroporti (20%) e uffici consolari (15%) (cfr. allegato I). All’interno di questi settori la ripartizione avviene in base a un calcolo del carico, della pressione e della situazione di minaccia alla frontiera esterna Schengen. Il calcolo si basa sui dati statistici rilevati da Eurostat, Frontex e dagli Stati membri nel periodo 2018–2020. La Svizzera ne beneficia nei settori aeroporti e uffici consolari. Questa valutazione verrà ripetuta nel 2024 (riesame intermedio, art. 14 par. 1); i restanti 611 milioni di euro potranno essere ripartiti tra gli Stati membri nel 2025 in base ai dati del 2024. Qualora tale importo non fosse assegnato agli Stati membri verrà destinato allo strumento tematico.

Inoltre, durante tutto il periodo di programmazione, gli Stati membri riceveranno in aggiunta alle risorse assegnate secondo il metodo di calcolo citato, ulteriori risorse mirate dallo strumento tematico, destinate a tematiche prioritarie o per reagire a esigenze urgenti.

Art. 11 Prefinanziamento

Questa disposizione riguarda la quota di prefinanziamento dei programmi per il periodo 2021–2026, variabile tra il 3 e il 5 per cento. Se il programma di uno Stato membro è accettato dopo il 1° luglio 2021, le quote degli anni precedenti l’accettazione sono conteggiate nell’anno di accettazione.

Art. 12 Tassi di cofinanziamento

Il sostegno finanziario del Fondo BMVI costituisce un cofinanziamento; ciò significa che lo Stato membro deve sempre sostenere una determinata quota dei costi di progetto. In linea di principio la quota ammissibile del Fondo BMVI è al massimo del 75 per cento delle spese globali ammissibili di un progetto che può tuttavia toccare il 90 per cento nel caso delle azioni specifiche di cui all’articolo 15. Le misure che possono beneficiare di un cofinanziamento più elevato sono riportate nell’allegato IV. L’importo può raggiungere il 100 per cento delle spese ammissibili per il sostegno operativo di cui all’articolo 16, compreso il sostegno del regime di transito speciale di cui all’articolo 17, e per l’assistenza emergenziale (cfr. art. 25). Anche l’importo destinato all’assistenza tecnica può essere aumentato sino al 100 per cento delle spese totali ammissibili.

La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno a carico del Fondo BMVI.

10 In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania l’UE sostiene le spese supplementari per l’attuazione dei regolamenti sul documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15). In tal modo l’UE compensa la Lituania per la mancata imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini russi che transitano attraverso il territorio dell’Unione da e verso la regione di Kaliningrad.