Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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– controlli e verifiche sul posto da parte della Commissione europea e ruolo della Corte dei conti europea;
– acquisti pubblici;
– validità e conclusione dell’accordo aggiuntivo.
Laddove possibile e ragionevole, per i singoli punti dell’accordo aggiuntivo al Fondo BMVI si adotteranno soluzioni analoghe all’ISF-Frontiere e al FFE.
Infine l’accordo aggiuntivo comprenderà una disposizione che disciplina le esigenze finanziarie della Svizzera in relazione al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS, cfr. punto 3.3).
4.3 Partecipazione finanziaria della Svizzera a possibili eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti nel quadro del regolamento ETIAS
Oltre alla partecipazione della Svizzera al Fondo BMVI, l’accordo aggiuntivo disciplina le modalità con cui ripartire proporzionalmente le eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti ETIAS, attraverso una corrispondente riduzione della partecipazione finanziaria svizzera al Fondo stesso.
Il regolamento (UE) 2018/124012 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito: regolamento ETIAS), approvato il 12 settembre 2018 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, è stato recepito dalla Svizzera come sviluppo di Schengen mediante lo scambio di note del del 15 gennaio 2021. L’ETIAS è un sistema automatizzato che consente di individuare i rischi connessi all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto (analogamente all’Electronic System for Travel Authorization ESTA degli Stati Uniti per i cittadini di Stati terzi rientranti nel «Visa Waiver Program»). L’autorizzazione ai viaggi rilasciata nel quadro dell’ETIAS, dal costo di sette euro e valida per tre anni, costituisce una nuova condizione per l’ingresso; tuttavia il suo possesso non dà automaticamente diritto all’ingresso.
L’ETIAS è il primo sistema del settore della migrazione a prevedere il prelievo di emolumenti a livello dell’UE per coprire la totalità dei costi di esercizio. Il regolamento ETIAS prevede l’aumento degli emolumenti qualora non fossero sufficienti per coprire i costi d’esercizio; eventuali eccedenze saranno assegnate al bilancio generale dell’UE.
Il Consiglio ha inserito nel regolamento ETIAS una disposizione secondo cui le modalità di partecipazione finanziaria degli Stati associati al sistema ETIAS vanno disciplinate in un accordo separato (art. 95).
Da diversi anni gli Stati associati a Schengen sono impegnati non solo a sostenere in modo congiunto un eventuale deficit, ma anche a partecipare ad eventuali eccedenze ETIAS. Si è giunti alla conclusione che tale norma venga integrata nell’accordo aggiuntivo al Fondo BMVI; la Commissione europea ha infatti ribadito l’impossibilità di stipulare un accordo aggiuntivo al regolamento ETIAS, nel rispetto dell’articolo 86 regolamento ETIAS che prevede l’assegnazione di eventuali eccedenze al bilancio generale dell’UE. Al riguardo il Consiglio federale ha espresso un parere dettagliato nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.13
Nel decreto federale concernente l’ETIAS il Parlamento, nell’ottica delle norme relative all’ETIAS, ha approvato l’integrazione di una delega di competenza al Consiglio federale anche se sarà disciplinata nel quadro dell’accordo aggiuntivo al BMVI. La delega di competenza è formulata in maniera restrittiva. I settori in relazione ai quali il Consiglio federale è abilitato a concludere un accordo sono elencati in maniera esaustiva e si limitano al disciplinamento delle esigenze finanziarie della Svizzera in rapporto all’ETIAS (art. 2 del decreto federale).
4.4 Mandato di negoziazione del Consiglio federale
Con decreto dell’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato l’avvio dei negoziati concernenti l’accordo aggiuntivo al Fondo tra l’UE, la Svizzera e gli Stati associati. Le Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati vengono consultate conformemente all’articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento (LParl).
Il mandato di negoziazione è formulato in modo aperto e si basa sull’accordo aggiuntivo all’ISF Frontiere. Anche in questo caso l’obiettivo della Svizzera è l’applicazione della chiave di ripartizione Schengen di cui all’articolo 11 paragrafo 3 AAS per il calcolo della sua partecipazione finanziaria. Inoltre la Svizzera auspica che il pagamento dei suoi contributi nel Fondo BMVI prenda il via soltanto dopo la conclusione della procedura di approvazione nazionale. Inoltre viene disciplinato il recepimento delle disposizioni della CPR necessarie per l’attuazione del Fondo BMVI.
Per quanto concerne eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti ETIAS la Svizzera vi parteciperà in maniera proporzionale. Poiché il Fondo BMVI e il relativo accordo aggiuntivo sono a tempo determinato, non è possibile disciplinare la procedura riguardante le eccedenze per il periodo successivo al 2027 e occorrerà quindi approntare una nuova soluzione. In tale data l’ETIAS sarà già in funzione e sarà quindi più semplice stimare la portata concreta della problematica legata alle eventuali eccedenze.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale
La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo BMVI è pari a 6,241 miliardi di euro (art. 7 del regolamento [UE] 2021/1148); i contributi finanziari degli Stati associati non sono compresi e quindi andranno ad accrescere le risorse del Fondo.
12 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
13 FF 2020 2577, 2587 seg.
14 RS 171.10