Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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3.5 Allegati I–VIII

Il presente regolamento comprende complessivamente otto allegati:

– l’allegato I definisce i criteri di assegnazione delle risorse agli Stati membri per il finanziamento dei propri programmi nazionali attraverso il Fondo BMVI. All’inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve un importo fisso di 8 milioni di euro (ad eccezione di Cipro, Grecia e Malta per i quali l’importo fisso è di 28 milioni di euro). Un importo di 200,568 milioni di euro per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione. Le rimanenti risorse sono ripartite tra le frontiere esterne terrestri (30%), le frontiere esterne marittime (35%), gli aeroporti (20%) e gli uffici consolari (15%) in base al carico di lavoro, alla pressione e alla situazione di minaccia;

– l’allegato II contiene le misure di attuazione volte al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2, in particolare il miglioramento del controllo delle frontiere, lo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea nonché l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere. Questi ultimi sono nello specifico il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema ingressi/uscite (EES) e Eurodac per le finalità della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di questi sistemi informatici, nonché per il sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti e l’erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto;

– l’allegato III fa riferimento agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a del regolamento: sostegno della guardia di frontiera e costiera europea per un’efficace gestione integrata delle frontiere e sostegno a una politica dei visti comune. L’allegato III disciplina il possibile ambito di applicazione del sostegno offerto dal Fondo BMVI al fine di raggiungere questi obiettivi specifici, come ad esempio formazioni, infrastrutture e attrezzature operative;

– l’allegato IV riguarda la quota del sostegno. In linea di principio la quota massima finanziabile attraverso il Fondo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento è pari al 75 per cento del totale delle spese ammissibili di un progetto. Tuttavia in determinate circostanze, a norma degli articoli 12 paragrafo 3 e 13 paragrafo 17, tale quota può essere aumentata; l’allegato IV elenca le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato. Si tratta ad esempio di azioni a sostegno della cooperazione interagenzie tra gli Stati membri e un paese terzo confinante con cui l’UE condivide una frontiera terrestre o marittima o dell’invio congiunto di funzionari di collegamento per questioni legate alla migrazione;

– l’allegato V stabilisce gli indicatori di performance chiave in base ai quali la Commissione europea elabora le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi del Fondo BMVI al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 (art. 27 par. 1 del regolamento). Tra gli indicatori figurano, ad esempio, il numero di attraversamenti della frontiera rilevato da sistemi di controllo automatici ed e-gate o il tempo medio delle decisioni adottate nel quadro delle procedure di visto;

– l’allegato VI contiene quattro tabelle con diversi codici: la prima presenta i codici relativi ai diversi campi d’intervento, la seconda quelli relativi alle diverse tipologie di azione, la terza quelli relativi all’attuazione e la quarta i codici riguardanti temi particolari;

– l’allegato VII stabilisce le spese ammissibili al sostegno operativo a norma dell’articolo 16 del regolamento. Il sostegno operativo copre i costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettere a e b che comprendono, tra gli altri, costi per il personale, i servizi o la manutenzione di sistemi informatici su larga scala. Le spese di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a sono considerate soltanto se non sono già state coperte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel quadro della sua attività operativa;

– l’allegato VIII illustra gli indicatori di output e gli indicatori di risultato che mostrano i progressi del Fondo BMVI in merito al raggiungimento degli obiettivi specifici e sono quindi utilizzati per la stesura delle relazioni (art. 27 par. 1 e 3). Un indicatore dei progressi del Fondo BMVI per il raggiungimento dell’obiettivo specifico di un’efficace gestione europea integrata delle frontiere europee (art. 3 par. 2 lett. a) è, ad esempio, il numero di posti specializzati in Stati terzi sostenuti dal Fondo BMVI. Un indicatore per il raggiungimento dell’obiettivo del sostegno di una politica dei visti comune (art. 3 par. 2 lett. b) è, ad esempio, il numero di funzionalità informatiche sviluppate con il sostegno del Fondo BMVI.

4 Necessità di un accordo aggiuntivo

4.1 Situazione di partenza

L’articolo 7 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1148 prevede che gli Stati associati a Schengen partecipino al Fondo BMVI. Poiché il Fondo è istituito dall’UE, soggiace alle disposizioni dell’Unione. Dato che la Svizzera non è membro dell’UE ist, le modalità specifiche di partecipazione devono essere disciplinate in un accordo aggiuntivo da stipulare con l’UE. Lo stesso vale per gli altri tre Stati associati a Schengen (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). In questo accordo sono stabiliti in particolare l’ammontare e l’utilizzo dei contributi della Svizzera, il recepimento delle disposizioni della CPR necessarie per l’attuazione del Fondo BMVI e una partecipazione a eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti del sistema ETIAS. Questo accordo aggiuntivo è analogo a quelli stipulati dalla Svizzera in vista della partecipazione al FFE (RS 0.362.312) e all’ISF Frontiere (RS 0.362.314). Per quanto concerne gli obblighi che la Svizzera si assumerà con questo accordo aggiuntivo, riguardanti in particolare l’ammontare del contributo finanziario da prestare, come nel caso dei fondi precedenti anche l’accordo aggiuntivo BMVI dovrà essere approvato dall’Assemblea federale. Il recepimento del regolamento e l’accordo aggiuntivo saranno sottoposti per approvazione all’Assemblea federale in un unico pacchetto.

4.2 Contenuto dell’accordo aggiuntivo

L’accordo aggiuntivo riguarderà gli aspetti seguenti del Fondo BMVI:

– calcolo dei contributi finanziari della Svizzera al Fondo BMVI sulla base della chiave di ripartizione Schengen;

– utilizzo dei contributi finanziari della Svizzera;

– inizio dei versamenti nel Fondo;

– recepimento delle disposizioni della CPR necessarie all’attuazione del Fondo, loro eventuale modifica e recepimento di eventuali altri atti emanati successivamente e basati sulla CPR;

– recepimento di altre disposizioni UE non rilevanti ai fini Schengen a cui rimandano il presente regolamento e la CPR;