Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV.

Articolo 70 Poteri e responsabilità della Commissione La Commissione europea si accerta in particolare che gli Stati membri di-

spongano di sistemi di gestione e controllo. A tal fine essa redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi. Per quanto riguarda gli audit sul posto, la Commissione fornisce alla competente autorità del programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

Articolo 71 Autorità del programma Ai sensi dell’articolo 63 paragrafo 3 del regolamento finanziario gli Stati

membri individuano per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 72 paragrafo 2 e affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione, l’organismo interessato viene identificato come autorità del programma. L’autorità di audit è un’autorità pubblica funzionalmente indipendente dall’organismo soggetto all’audit. Gli Stati membri inoltre assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all’interno di queste.

Capo II: Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72 Funzioni dell’autorità di gestione L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma; se questo

è sostenuto dal Fondo BMVI, essa è responsabile anche della contabilità.

Articolo 73 Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione Per la selezione delle operazioni, l’autorità di gestione stabilisce e applica

criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Articolo 74 Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione Nell’ambito delle verifiche del programma, l’autorità di gestione si accerta

che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che le operazioni siano conformi al diritto applicabile. Inoltre garantisce che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

Articolo 75 Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte L’autorità di gestione fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza dell’autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Inoltre

provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 76 Funzione contabile Il presente articolo regolamenta il settore della funzione contabile che com-

prende in particolare la redazione e la presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea in conformità degli articoli 91 e 92, la redazione e la presentazione di conti nonché la conferma della loro completezza, accuratezza e veridicità in conformità dell’articolo 98. Essa