Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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5.2 Ripercussioni sui Cantoni

Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 non comporterà compiti aggiuntivi per i Cantoni né ripercussioni per il loro personale.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.), secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Nella fattispecie, nessuna norma di legge speciale autorizza il Consiglio federale a concludere autonomamente lo scambio di note. E nel presente caso non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento del regolamento (UE) 2021/1148 va pertanto sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.

6.2 Trasposizione nel diritto nazionale

Il regolamento (UE) 2021/1148 è un atto giuridico dettagliato del Parlamento europeo e del Consiglio, che non contrasta con alcuna disposizione del diritto nazionale e pertanto non deve essere trasposto nel diritto nazionale.

Tuttavia, per essere applicato, tale regolamento necessita ancora della conclusione dell’accordo aggiuntivo menzionato. Questo dovrà essere strutturato in modo che le relative disposizioni siano direttamente applicabili in Svizzera e non necessitino di trasposizione a livello di legge. Le disposizioni dell’accordo aggiuntivo riguardanti il controllo finanziario devono consentire corrispondenti atti ufficiali sul territorio svizzero da parte degli organi dell’UE competenti, in modo che non sia applicabile l’articolo 271 capoverso 1 del Codice penale (CP)17.

6.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 è compatibile con il diritto internazionale.

6.4 Rapporto con il diritto europeo

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, il nostro Paese ossequia agli impegni presi nei confronti dell’UE nell’ambito dell’AAS (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7 AAS) e garantisce un’attuazione uniforme dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen con l’obiettivo di accrescere la sicurezza al suo interno.

6.5 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200218 (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale (scambio di note concernente il recepimento del regolamento [UE] n. .../2020) contiene, tra l’altro, disposizioni relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo BMVI, nonché all’esecuzione di controlli sul posto effettuati in Svizzera dalle istituzioni europee insieme agli organi di controllo nazionali. Si tratta quindi di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c (controlli, meccanismo di intervento e strutturazione del controllo finanziario a livello nazionale) e lettera e (finanziamento) Cost.

Il decreto federale che approva lo scambio di note sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 paragrafo 1 lettera d numero 3 Cost.

16 RS 172.010

17 RS 311.0

18 RS 171.10