Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Titolo IX: Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Capo I: Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113 Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati La presente disposizione conferisce alla Commissione europea il potere di

adottare atti delegati per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII und XXVI.

Articolo 114 Esercizio della delega La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati di cui agli arti-

coli 79 paragrafo 4, 94 paragrafo 4, 95 paragrafo 4 e 113. Tale potere è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021. Questa delega di potere di cui agli articoli 79 paragrafo 4, 94 paragrafo 4, 95 paragrafo 4, 113 e 117 paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Un atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato.

Articolo 115 Procedura di comitato La Commissione europea è assistita da un comitato ai sensi del regolamento

(UE) n. 182/2011.

Capo II: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 119 Entrata in vigore Il presente articolo stabilisce che il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio

2021.