Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria. Conformemente al sostegno iniziale fornito dai fondi gli interessi sono utilizzati entro la fine del periodo di ammissibilità. Gli interessi e le altre plusvalenze non utilizzati in maniera corretta sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

Articolo 61 Trattamento differenziato degli investitori Questa disposizione stabilisce che sia un sostegno dei fondi a strumenti finan-

ziari investiti a favore di destinatari finali, sia le entrate generate da tali investimenti e imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti.

Articolo 62 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi Le risorse restituite in particolare prima della fine del periodo di ammissibilità

agli strumenti finanziari, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in un altro strumento finanziario o in altre forme di sostegno.

Capo III: Regole di ammissibilità

Articolo 63 Ammissibilità Questo articolo elenca le possibilità di rimborso delle spese ammissibili.

L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, fatte salve regole specifiche previste nella CPR o nei singoli regolamenti dei fondi. Sono ammissibili solamente le spese sostenute dal beneficiario per l’attuazione del progetto tra la data di presentazione del programma alla Commissione europea e il periodo 2021–2029.

Articolo 64 Costi non ammissibili La presente disposizione stabilisce i costi non ammissibili, tra cui figurano in

particolare gli interessi passivi e l’imposta sul valore aggiunto; per quest’ultima tuttavia sono previste alcune eccezioni. I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili.

Articolo 65 Stabilità delle operazioni Gli Stati membri restituiscono i contributi del fondo a un progetto che com-

porta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifica una delle situazioni seguenti:

a. cessazione o trasferimento di un’attività produttiva;