Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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a) un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53 paragrafo 3 lettera a.

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’articolo 67 paragrafo 5 lettera a del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c.

Articolo 55 Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni Qualora nel Fondo BMVI sia applicato un tasso forfettario, questo si applica

unicamente ai costi diretti del progetto non oggetto di appalto pubblico.

Articolo 56 Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi Per i progetti sostenuti dal Fondo BMVI le indennità e gli stipendi versati ai dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni partecipanti sono considerati costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso

forfettario.

Articolo 57 Sovvenzioni soggette a condizioni Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri pos-

sono erogare ai destinatari sovvenzioni totalmente o parzialmente rimborsabili.

Sezione II: Strumenti finanziari

Articolo 58 Strumenti finanziari L’autorità di gestione, nell’ambito dei programmi, può fornire un contributo

di programma a strumenti finanziari da essa gestiti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

Articolo 59 Attuazione degli strumenti finanziari Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono

fornire solo prestiti o garanzie in una delle forme seguenti:

a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua lo strumento finanziario.

Articolo 60 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli Il sostegno erogato dai fondi è depositato su di un conto fruttifero presso un strumenti finanziari istituto finanziario domiciliato nello Stato membro ed è gestito secondo le