Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

Articolo 36 Assistenza tecnica degli Stati membri Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni riguar-

danti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Articolo 37 Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica de- Lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza gli Stati membri tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi

pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Titolo IV: Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

Capo I: Sorveglianza

Articolo 38 Comitato di sorveglianza Ogni Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del pro-

gramma (comitato di sorveglianza) entro tre mesi dalla data della notifica della decisione di approvazione del programma. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno per verificare i punti del programma che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma. Inoltre esso adotta e pubblica un regolamento interno.

Il comitato di monitoraggio già impiegato in Svizzera con lo strumento precedente ISF Frontiere svolgeva funzioni simili e, con le dovute modifiche, può essere trasferito nel comitato di sorveglianza.

Articolo 39 Composizione del comitato di sorveglianza Lo Stato membro assicura che nel comitato di sorveglianza siano rappresen-

tati le autorità competenti e gli organismi intermedi degli Stati membri nonché i partner di cui all’articolo 8 paragrafo 1. Esso pubblica l’elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web.

Articolo 40 Funzioni del comitato di sorveglianza Il comitato di sorveglianza esamina in particolare i progressi compiuti nell’at-

tuazione del programma e nel conseguimento degli obiettivi intermedi e finali. Esso approva, tra le altre cose, le relazioni annuali in materia di performance per il Fondo BMVI.

Articolo 41 Riesame annuale della performance La Commissione europea riesamina una volta all’anno insieme allo Stato

membro la performance di ogni programma, coinvolgendo le competenti autorità di gestione. Gli Stati membri hanno la possibilità di accordarsi con la Commissione europea che questo riesame sia svolto in forma scritta. Nel caso del Fondo BMVI questo riesame si svolge almeno due volte all’anno. La riunione è presieduta dalla Commissione europea o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione europea. I risultati dell’esame dell’efficacia sono registrati in un verbale. Lo