Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.

Il modello di programma per il Fondo BMVI è riportato nell’allegato VI.

Articolo 22 Contenuto dei programmi Per ogni obiettivo specifico di un programma sostenuto dal Fondo BMVI

sono necessari una descrizione della situazione di partenza nonché l’indicazione delle sfide e della reazione sostenuta attraverso le risorse del Fondo. Inoltre è necessario fornire un elenco delle azioni e del loro contributo previsto al raggiungimento degli obiettivi specifici e operativi.

Articolo 23 Approvazione dei programmi La Commissione europea valuta il programma e la sua conformità al presente

regolamento e al regolamento BMVI. Nella valutazione essa tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La Commissione europea può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro il quale rivede il programma tenendo conto di tali osservazioni.

La Commissione europea adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 24 Modifica dei programmi Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un pro-

gramma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi. La Commissione europea valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai

regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato. Lo Stato membro rivede il programma modificato in base alle osservazioni ricevute. La Commissione europea approva la modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro. Durante il periodo di programmazione lo Stato membro può trasferire dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15% della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione europea che in ogni caso deve esserne informata.

Capo III: Assistenza tecnica

Articolo 35 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Su iniziativa della Commissione europea i fondi possono sostenere le azioni

preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica