Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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La partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo BMVI è disciplinata dall’accordo aggiuntivo. Come già nel caso del FFE e dell’ISF Frontiere per la partecipazione della Svizzera al Fondo si applica la chiave di ripartizione Schengen di cui all’articolo 11 paragrafo 3 AAS. Per stabilire l’ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell’UE e Stati associati). Infine questo indice viene applicato alla somma annuale di riferimento, che corrisponde alla somma delle risorse assegnate complessivamente agli Stati partecipanti per l’anno in questione.

Al momento attuale i costi definitivi della partecipazione della Svizzera al Fondo non possono essere ancora quantificati con certezza. Poiché il volume del Fondo BMVI è circa il doppio di quello dell’ISF Frontiere (2,76 mia. ero) a cui la Svizzera aveva partecipato con 138 milioni di franchi, si può stimare un importo pari a circa 300 milioni di euro per la durata complessiva del Fondo.

Come già per i due precedenti fondi, l’ISF Frontiere e il Fondo per le frontiere esterne, la Svizzera otterrà stanziamenti anche dal Fondo BMVI. Dall’ISF Frontiere la Svizzera ha ottenuto circa 37 milioni di franchi; in base alla stima svolta si può ipotizzare uno stanziamento base dal Fondo BMVI di circa 50 milioni di euro. A questa somma potrebbero aggiungersi in un secondo momento ulteriori stanziamenti vincolati che nel caso dell’ISF Frontiere ammontavano a circa 12,8 milioni di euro. Queste risorse sono destinate a finanziare misure e progetti a livello nazionale, transnazionale o comunitario. Per poter ottenere queste risorse, la Svizzera deve dimostrare l’attuazione di misure nazionali. A seconda del tipo di misura, i tassi di cofinanziamento variano tra il 75 e il 100 per cento. Le autorità federali e cantonali operanti nei settori frontiere e visti possono richiedere il cofinanziamento di progetti attraverso il Fondo; le persone fisiche e le aziende private a scopo di lucro invece non possono accedere al Fondo BMVI.

Considerati gli stanziamenti alla Svizzera superiori rispetto all’ISF Frontiere il personale richiesto per la gestione del Fondo BMVI sarà maggiore, poiché l’attuazione del Fondo comporta anche altri progetti: si stima una necessità di altri 1,5–2 posti a tempo pieno. Per soddisfare questo fabbisogno aggiuntivo si punta in via prioritaria ad una compensazione interna alla SEM. Come illustrato al punto 7.1.5, i costi per la gestione del Fondo e l’onere di personale connesso possono essere in parte finanziati con le risorse del Fondo nell’ambito dell’assistenza tecnica.

Nel quadro della verifica annuale del sistema di gestione e controllo, la SEM e il Controllo federale delle finanze (CDF) appurano se i compiti di gestione possono essere svolti con le attuali spese di personale e se sono disponibili risorse di personale sufficienti e adeguate.

5.1.2 Inizio dei versamenti della Svizzera nel Fondo BMVI

La Commissione europea è già stata informata del fatto che la Svizzera potrà partecipare al Fondo BMVI solamente una volta conclusa in via definitiva la procedura nazionale di approvazione per il recepimento delle basi legali relative al Fondo. Poiché dispone al massimo di due anni per il recepimento del regolamento, la Svizzera potrà partecipare al Fondo presumibilmente a partire dal 2023. Tuttavia i preparativi per l’attuazione del Fondo saranno avviati prima di tale termine per scongiurare il rischio che, a causa di una ritardata partecipazione, il nostro Paese non possa sfruttare interamente le risorse spettanti.

5.1.3 Programmazione

Il programma nazionale della Svizzera, elaborato e attuato dall’autorità di gestione, stabilisce le misure da cofinanziare attraverso il Fondo BMVI, tenendo conto, oltre che degli obiettivi previsti dal Fondo anche della strategia IBM15. A tal fine verranno consultati tutti gli uffici federali e cantonali rilevanti. Prima di poter essere attuato, il programma dovrà essere approvato dalla Commissione europea; l’approvazione formale dello stesso sarà effettiva con la partecipazione ufficiale della Svizzera al Fondo.

5.1.4 Sistema di gestione e di controllo

Gli Stati Schengen sono tenuti a impiegare gli stanziamenti dal Fondo in modo mirato nonché a prevenire ed eliminare eventuali irregolarità in tale impiego. A tal fine gli Stati Schengen approntano un sistema di gestione e di controllo che garantisce l’attuazione regolare del programma, conformemente alle disposizioni legali della Commissione europea. Il sistema di gestione e di controllo è stabilito in documenti di base, in cui sono descritti la struttura del sistema, gli obblighi di gestione e i rispettivi processi di gestione. La base per tale sistema è costituita dal sistema di gestione e di controllo già applicato con successo e regolarmente verificato dal Controllo federale delle finanze con l’ISF Frontiere. Almeno una volta all’anno l’autorità di gestione verifica l’attuazione in termini di efficacia e funzionamento e se necessario procede al suo aggiornamento e adeguamento.

La gestione e il controllo del programma spettano alla cosiddetta autorità di gestione, un’autorità pubblica indipendente sotto il profilo funzionale dagli uffici da sottoporre a verifica. L’autorità di audit sorveglia l’attuazione del Fondo attraverso l’autorità di gestione nel rispetto del principio della separazione dei compiti tra le autorità del programma e internamente ad esse.

La Sezione Fondi e programmi di promozione (SnFpp) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) assumerà la funzione di autorità di gestione, mentre il Controllo federale delle finanze quella di autorità di audit. Diversamente da quanto è avvenuto con l’ISF Frontiere, tali autorità non necessitano di una nomina formale. Le autorità cui competeva l’attuazione dell’ISF Frontiere possono mantenere il proprio ruolo al fine dell’attuazione del Fondo BMVI e non devono essere nominate formalmente un’altra volta.

5.1.5 Assistenza tecnica

La Commissione europea riconosce agli Stati partecipanti un contributo per l’assistenza tecnica sotto forma di finanziamento a tasso forfettario. Precisamente è riconosciuto il 6 per cento delle spese ammissibili indicate in ogni domanda di pagamento (cfr. art. 35 segg. CPR).

Al momento non è possibile quantificare l’ammontare relativo all’assistenza tecnica, poiché dipende dagli stanziamenti che la Svizzera riceverà dal Fondo BMVI e dalle risorse che effettivamente utilizzerà; tuttavia si può stimare che potrà coprire almeno in parte i costi per l’infrastruttura e il personale.

15 Strategia per la gestione integrata delle frontiere 2027, novembre 2019. https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/einreise/ibm/strategie-ibm- 2027-i.pdf.download.pdf/strategie-ibm-2027-i.pdf