Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Articolo 101 Procedura di esame dei conti La procedura di cui all’articolo 102 si applica se l’autorità di audit ha emesso

un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti oppure se la Commissione europea dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve.

In tutti gli altri casi la Commissione europea calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 102 Procedura di esame dei conti in contraddittorio Se l’autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per mo-

tivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione europea chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare entro un mese i documenti di cui all’articolo 98 paragrafo 1.

Capo III: Rettifiche finanziarie

Articolo 103 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri Gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo il sostegno dei

fondi se le spese dichiarate alla Commissione europea risultano irregolari. Articolo 104 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione Se la Commissione europea constata una carenza grave che mette a rischio il

sostegno dei fondi già pagato al programma o le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro o ancora che lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 97 prima dell’avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione europea, apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma.

Nell’applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione europea agisce in conformità dell’allegato XXV. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione europea informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi. Se lo Stato membro non accetta la rettifica finanziaria, è convocato per un’audizione. Entro dieci mesi dall’audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, la Commissione europea decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione.

Capo IV: Disimpegno

Articolo 105 Principi e regole del disimpegno La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per

il prefinanziamento in conformità dell’articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92,