Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione europea ed entro tre mesi comunica alla stesa le misure adottate. Per i programmi sostenuti tra gli altri dal Fondo BMVI lo Stato membro presenta alla Commissione europea una relazione annuale in materia di performance.

Articolo 42 Trasmissione di dati L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione europea i

dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII. La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030. L’autorità di gestione pubblica sul sito web tutti i dati trasmessi. In Svizzera la gestione del Fondo compete alla Sezione Fondi e programmi di promozione della SEM, già responsabile per il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per la sicurezza interna.

Capo II: Valutazione

Articolo 44 Valutazioni da parte dello Stato membro In base a questo articolo l’autorità di gestione valuta il programma ed entro il

30 giugno 2029 effettua una verifica degli effetti di ciascun programma. L’autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti. Inoltre l’autorità di gestione e gli Stati membri redigono un piano di valutazione intermedia, da completare entro il 31 marzo 2024. L’autorità di gestione presenta il piano di valutazione entro un anno dall’approvazione del programma e pubblica tutte le valutazioni sul sito web (cfr. art. 49 par. 1).

Articolo 45 Valutazione da parte della Commissione Entro la fine del 2024 la Commissione europea effettua una valutazione in-

termedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascuno dei sette fondi. Inoltre, entro il 31 dicembre 2031 effettua una valutazione retrospettiva di ciascun fondo per esaminare gli stessi criteri. Essa pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni.

Capo III: Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I: Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46 Visibilità Gli Stati membri provvedono alla visibilità del sostegno attraverso i fondi,

con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica. Il ruolo e i risultati conseguiti dai fondi sono comunicati mediante il portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

Articolo 47 Emblema dell’Unione Nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli

Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l’emblema dell’Unione europea in conformità dell’allegato IX.