Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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comprende altresì la conservazione di registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento. La funzione contabile non include le verifiche a livello di beneficiari.
Articolo 77 Funzioni dell’autorità di audit Ai sensi di questo articolo l’autorità di audit è responsabile, tra le altre cose,
di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti. Tutte le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute. La Commissione europea e l’autorità di audit si riuniscono almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per
scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
Articolo 78 Strategia di audit In conformità del modello dell’allegato XXII l’autorità di audit predispone
una strategia di audit e la aggiorna annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione europea. La strategia di audit comprende gli audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità.
Articolo 79 Audit delle operazioni La Commissione europea esegue gli audit delle spese sostenute dagli Stati
membri in base ad un campione, che può variare a seconda del fondo. Conformemente all’articolo 114 la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate al fine di coprire almeno un periodo di programmazione.
Articolo 80 Modalità di audit unico La Commissione europea e le autorità di audit tengono in debito conto i
principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione.
Articolo 81 Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari Questo articolo disciplina le verifiche di gestione sul posto effettuate dall’au-
torità di gestione che devono essere svolte in conformità, tra gli altri, dell’articolo 74 paragrafo 1.
Articolo 82 Disponibilità dei documenti L’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguar-
danti un’operazione sostenuta dal fondo siano conservati per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario. Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.