Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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indizi di carenza grave oppure se deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un’irregolarità. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
Articolo 97 Sospensione dei pagamenti Se ha dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, la
Commissione europea può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, in presenza di una delle condizioni seguenti:
a) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 96;
b) esiste una carenza grave;
c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un’irregolarità che non è stata rettificata;
d) la Commissione europea fa valere un’infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.
La Commissione europea pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato le necessarie misure.
Capo II: Presentazione ed esame dei conti
Articolo 98 Contenuto e presentazione dei conti In base al presente articolo per ciascun periodo contabile per il quale sono
state presentate domande di pagamento lo Stato membro trasmette alla Commissione europea entro il 15 febbraio una serie di documenti riferiti al periodo contabile precedente. Il termine previsto può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione europea al 1° marzo.
Articolo 99 Esame dei conti La Commissione europea si accerta che i conti siano completi, accurati e ve-
ritieri entro il 31 maggio dell’anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l’articolo 102.
Articolo 100 Calcolo del saldo Per il calcolo del saldo la Commissione europea tiene conto degli importi in-
dicati nell’articolo 98 paragrafo 3 lettera a e dei pagamenti intermedi effettuati durante un periodo contabile. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione europea.