Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per il periodo 2021–2026.

Articolo 106 Eccezioni alle regole di disimpegno Sono escluse dal disimpegno le operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo come pure le operazioni che per cause di forza maggiore hanno inciso gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di sua parte e non è stato possibile presentare una domanda di pagamento. Lo Stato membro invia entro il 31 gennaio alla Commissione europea le informazioni in merito alle eccezioni per gli importi fatti valere entro il 26 dicembre.

Articolo 107 Procedura di disimpegno La Commissione europea informa lo Stato membro circa l’importo del disimpegno; tale decisione si basa sulle informazioni trasmesse entro il 31 gennaio. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere le proprie osservazioni. Entro il 30 giugno esso presenta alla Commissione europea un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l’anno civile interessato, la riduzione del sostegno ad almeno una priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione europea modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato. Entro il 31 ottobre la Commissione europea modifica la decisione che adotta il programma.