Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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Articolo 90 Prefinanziamento Il prefinanziamento si basa sul sostegno totale a carico dei fondi e viene ver-
sato per ciascun fondo in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Le frazioni annuali per il periodo 2021–2026 sono pari allo 0,5 per cento. Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione. Le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dal Fondo BMVI sono stabilite nel regolamento BMVI.
Articolo 91 Domande di pagamento Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per pro-
gramma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.
Articolo 92 Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di Questo articolo riguarda gli strumenti finanziari che possono essere attuati pagamento dagli Stati membri e, a seconda dello strumento finanziario, definisce gli ele-
menti che devono contenere le domande di pagamento.
Articolo 93 Regole comuni per i pagamenti La Commissione europea effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla
data di ricezione della domanda di pagamento, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
Articolo 94 Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfetta- La Commissione europea può rimborsare il contributo dell’Unione a un prorie e tassi forfettari gramma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari. A tal fine
gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.
Inoltre la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 114 al fine di integrare il presente articolo.
Articolo 95 Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai Per avvalersi di un finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri precosti sentano una proposta alla Commissione europea in conformità del modello
negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.
Inoltre alla Commissione europea è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all’articolo 114 al fine di integrare il presente articolo.
Sezione III: Interruzioni e sospensioni
Articolo 96 Interruzione dei termini di pagamento La Commissione europea può interrompere il termine di pagamento, tranne
che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se vi sono