Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

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Compendio

Il presente rapporto esplicativo riguarda l’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

Situazione iniziale

Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito: Fondo BMVI). Il Fondo BMVI è parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) e mira a sviluppare una politica dei visti comune e garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne di Schengen. Questo regolamento è stato notificato alla Svizzera l’8 luglio 2021. In data 11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2021/1148 come atto Schengen, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Per il recepimento di questo regolamento la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica da parte dell’UE; l’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il termine regolare scadrebbe l’8 luglio 2023, tuttavia, cadendo tale data di sabato, il termine scade già il 7 luglio 2023. L’adesione della Svizzera al Fondo BMVI comporta inoltre la stipula di un accordo aggiuntivo con l’UE. Il recepimento del regolamento e l’accordo aggiuntivo vengono sottoposti per approvazione all’Assemblea federale in un unico pacchetto.

Contenuto dell’avamprogetto

Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen.

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del fondo è di 6,241 miliardi di euro (art. 7 regolamento [UE] 2021/1148). I contributi finanziari degli Stati associati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non sono compresi in tale importo; essi andranno ad aumentare ulteriormente le risorse del Fondo. Nei sette anni di validità del Fondo la Svizzera vi contribuirà presumibilmente con circa 300 milioni di euro. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera e degli altri Stati associati si applica la chiave di ripartizione di Schengen secondo l’AAS (art. 11 par. 3 AAS). Come agli altri Stati Schengen, anche alla Svizzera saranno assegnate risorse del Fondo per attuare misure nazionali. Si prevede che nel corso della durata del Fondo la Svizzera riceverà stanziamenti pari a circa 50 milioni di euro, destinati soprattutto a progetti nell’ambito della politica dei visti, che contribuiranno alla gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Oltre a questo importo, in un secondo momento potranno essere assegnate anche ulteriori risorse vincolate. Data la sua posizione geografica e la sua condizione di Stato associato a Schengen anche la Svizzera può beneficiare dei vantaggi di questo Fondo. Le misure da adottare nell’ambito del Fondo contribuiranno a gestire in modo efficace i flussi migratori nel nostro Paese, ridurre la migrazione irregolare e accrescere la sicurezza all’interno dello spazio Schengen.

Poiché il Fondo è istituito dall’UE, di cui la Svizzera non è membro, le modalità specifiche di partecipazione devono essere disciplinate in un accordo aggiuntivo: in particolare l’ammontare della sua partecipazione finanziaria nonché le altre condizioni di partecipazione. Si tratta di un accordo aggiuntivo analogo a quello stipulato dal nostro Paese in occasione della partecipazione all’ISF Frontiere o al Fondo per le frontiere esterne.

Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 non richiede modifiche della legislazione svizzera, né contrasta con disposizioni del diritto nazionale. Tuttavia, per la sua applicazione, il regolamento necessita della conclusione del menzionato accordo aggiuntivo in cui sono stabilite le norme per la partecipazione della Svizzera al Fondo BMVI.