Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Capo III: Affidamento su sistemi nazionali di gestione

Articolo 83 Modalità proporzionate migliorate Gli Stati membri possono applicare modalità proporzionate migliorate per il

sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all’articolo 84. Tra le altre cose, essi possono applicare procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione.

Articolo 84 Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate miglio- Questo articolo stabilisce le condizioni per il ricorso alle modalità proporziorate nate migliorate di cui all’articolo 83. Dette modalità possono essere applicate

da uno Stato membro se la Commissione europea ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è pari o inferiore al 2%.

Articolo 85 Modulazione durante il periodo di programmazione Se la Commissione europea o l’autorità di audit concludono che le condizioni

di cui all’articolo 84 per il ricorso alle modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e di controllo di un programma non sono più soddisfatte, la Commissione europea chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell’articolo 69 paragrafo 3. Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, l’autorità di audit effettuerà audit dei sistemi.

Titolo VII: Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

Capo I: Gestione finanziaria

Sezione I: Norme contabili generali

Articolo 86 Impegni di bilancio L’approvazione del programma costituisce una decisione di finanziamento;

di conseguenza anche la corrispondente notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico. Gli impegni di bilancio dell’UE per ciascun programma sono assunti dalla Commissione europea in frazioni annue per ogni fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Anche gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione europea.

Articolo 87 Uso dell’euro Tutte le spese sono espresse dagli Stati membri in euro.

Articolo 88 Rimborso L’importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato prima della data di

scadenza che coincide con l’ultimo giorno del secondo mese dall’emissione dell’ordine di riscossione; diversamente si applica un interesse di mora.

Sezione II: Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89 Tipologie di pagamenti I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti inter-

medi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.