Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 31 pagine
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decisione il giorno stesso. Pertanto il termine regolare di due anni scadrebbe l’8 luglio 2023; tuttavia cadendo tale data di sabato il termine scade già il 7 luglio 2023.
L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nello scenario più estremo, la cessazione della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD3).4
1.4 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019–2023. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 13 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a questo obiettivo la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale.
2 Punti essenziali del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce il Fondo BMVI
Il presente regolamento istituisce lo strumento successivo al Fondo per la sicurezza interna (ISF Frontiere) a cui la Svizzera aveva ufficialmente aderito il 1° agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come l’ISF Frontiere e il suo predecessore, il Fondo per le frontiere esterne (FFE), anche il nuovo Fondo è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI, meglio armonizzato con altri strumenti e iniziative dell’UE, intende favorire gli ingressi legali, controlli efficienti e di conseguenza la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen nonché una gestione efficace dei flussi migratori.
In occasione delle deliberazioni relative al quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021–2027, nel giugno 2018 la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo alcune proposte per il finanziamento nel settore dell’Interno. Secondo la Commissione europea la migrazione e la gestione delle frontiere rimarranno una grande sfida anche in futuro e ha pertanto auspicato nel nuovo esercizio dell’UE un notevole incremento delle risorse per la gestione dei flussi migratori imprevisti e la protezione delle frontiere. Di conseguenza, nei prossimi sette anni saranno disponibili per la gestione delle frontiere e la migrazione circa 25,7 miliardi di euro, in considerazione del fatto che sia la gestione delle frontiere che la sicurezza interna sono diventate priorità sempre più pressanti. Le risorse deriveranno in particolare dal Fondo Asilo e migrazione (FAM) e dal nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF). Il FAM è lo strumento successivo al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che è stato designato dall’UE come non rilevante ai fini Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi partecipa. L’IBMF è costituito dagli strumenti parziali Attrezzature per il controllo doganale (BM-Zoll) e Gestione delle frontiere e politica dei visti (Fondo BMVI), quest’ultimo definito dall’UE rilevante ai fini Schengen. Di conseguenza in qualità di Stato associato a Schengen la Svizzera, nel quadro dello sviluppo dell’acquis di Schengen, è tenuta a partecipare al Fondo BMVI.
La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del Fondo BMVI è di 6,241 miliardi di euro; anche in questo caso la Svizzera alimenterà il nuovo Fondo in maniera proporzionale. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica la chiave di ripartizione di Schengen secondo l’AAS (art. 11 par. 3 AAS). Al momento non è possibile calcolare in modo definitivo i costi della partecipazione svizzera al Fondo, tuttavia si può stimare un importo di circa 300 milioni di euro per l’intera durata del Fondo. In cambio delle prestazioni finanziarie a favore del Fondo, alla Svizzera saranno assegnate risorse per attuare misure nazionali. Si prevede che nel corso della durata del Fondo la Svizzera riceverà stanziamenti pari a circa 50 milioni di franchi a potranno aggiungersi ulteriori risorse vincolate. La Svizzera è quindi un contributore netto, perché le uniche frontiere esterne Schengen del nostro Paese si trovano presso gli aeroporti con traffico aereo internazionale che dispongono di frontiere internazionali.
Attraverso le risorse del Fondo potranno essere promosse diverse misure nazionali che contribuiscono alla gestione integrata delle frontiere e a una politica dei visti comune, ad esempio lo sviluppo di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS II, ETIAS, EES, Eurodac e VIS, oppure l’impiego di funzionari di collegamento (quali Immigration o Airline Liaison Officers).
Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito: CPR)6 è parte di un pacchetto costituito da regolamenti UE specifici e costituisce il quadro giuridico per sette fondi7. Esso stabilisce il quadro di riferimento per un approccio comune nell’attuazione, garantendo così un trattamento uniforme degli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario dai fondi. Inoltre contiene disposizioni relative al finanziamento delle spese, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei fondi, al bilancio ecc. e definisce pertanto le disposizioni attuative di tutti i fondi. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1148 contiene svariati rimandi alla CPR. Poiché su sette fondi soltanto il Fondo BMVI costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, l’UE ha definito la CPR non rilevante ai fini Schengen. Essendo necessarie per la corretta attuazione del Fondo BMVI, alcune disposizioni della CPR vengono integrate nell’accordo aggiuntivo concernente il Fondo BMVI e pertanto sono dichiarate applicabili per la Svizzera.
3 Commento ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1148
3.1 Struttura
Oltre al preambolo, il regolamento (UE) 2021/1148 comprende 34 articoli e otto allegati, che costituiscono parte integrante dell’atto. Gli articoli sono suddivisi in tre capi. Il capo I «Disposizioni generali» contiene l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento, le definizioni e gli obiettivi. Il capo II «Quadro finanziario e di attuazione» disciplina i principi generali per il sostegno e stabilisce il
3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.
4 Si veda al riguardo il messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, punto 2.6.7.5.
5 FF 2020 1565
6 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
7 Fondo di coesione (KF), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EMFF), Fondo europeo di sviluppo regionale (EFRE), Fondo sociale europeo Plus (ESF+), Fondo Asilo e migrazione (FAM), Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI) e Fondo per la Sicurezza interna (ISF).