Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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2.2.2 Implementazione legislativa del nuovo modello dei dati
L'attuale modello dei dati DM.01-AV-CH è ancorato nell’OMU e nell’OTEMU; questa specificazione in un atto legislativo costituisce l'eccezione per i modelli di geodati. L'articolo 6 capoverso 2 OMU
definisce in modo vincolante i livelli di informazione del modello dei dati della misurazione ufficiale. Gli articoli 7 e 8 OTEMU disciplinano il catalogo degli oggetti dell'attuale modello dei dati in modo molto dettagliato. L'allegato A OTEMU contiene anche una descrizione del modello dei dati in INTERLIS40 come parte integrante dell'ordinanza. In ultima analisi, la struttura dell’OTEMU e, in parte, singole regolamentazioni dell’OTEMU (ad esempio l'art. 11 cpv. 2 OTEMU) seguono i livelli di informazione del modello dei dati attuale. L'eliminazione del modello dei geodati nell'allegato dell’OTEMU e
l'elencazione dettagliata degli oggetti nell'articolo 7 OTEMU hanno lo scopo di eliminare le ridondanze, comprese le contraddizioni inevitabili.
Per principio, il modello dei geodati della misurazione ufficiale deve ora essere trattato come tutti gli altri modelli di geodati minimi (art. 9 f. OGI41). L’OMU dovrebbe solo stabilire che esiste un modello dei geodati della misurazione ufficiale e chi ne è responsabile. Nell'ordinanza dipartimentale devono poi essere specificati determinati requisiti per il modello dei geodati nonché ulteriori requisiti tecnici (tra cui i requisiti di precisione). La modellazione viene effettuata esclusivamente nel modello dei geodati stesso (nel file Interlis e nel relativo rapporto). Particolari specifiche si rendono necessarie per il piano per il registro fondiario (come attributi nel file Interlis). Il modello dei geodati della misurazione ufficiale deve specificare quali parti del modello sono oggetto del piano per il registro fondiario.
Con l'introduzione del modello dei dati DM.flex, è stato esaminato se fosse possibile rinunciare alla forma geometrica dell'arco di cerchio. Oggi, l'arco di cerchio è definito legalmente nell’OMU (art. 14 cpv. 1) e nell’OTEMU (art. 11 cpv. 1 e 2). L'esame ha dimostrato che l'arco di cerchio dovrà continuare a essere un tracciato di confine ammissibile.
Il livello d'informazione «Altitudini» dovrà essere completamente scorporato dal modello dei dati e gestito da swisstopo (come parte del MTP esistente).
2.3 Altre modifiche esaminate
2.3.1 Modifica delle norme concernenti l'aggiudicazione dei lavori (art. 45 OMU)
Su proposta dell'Ufficio della geoinformazione del Cantone di Berna, è stata esaminata l'opportunità di modificare le regolamentazioni sull'aggiudicazione dei lavori della misurazione ufficiale (art. 45 OMU). Questo esame è stato effettuato in vista dell'entrata in vigore del nuovo diritto sugli appalti pubblici. Di conseguenza, l'art. 45 OMU può essere abrogato.42
2.3.2 Obbligo d’astensione per i geometri
Il gruppo di lavoro ha suggerito di esaminare una regolamentazione completa dell'obbligo
d’astensione per i geometri iscritti nel registro. L'esame ha dimostrato che una simile
regolamentazione è efficace, ma deve essere ancorata nell'ordinanza sui geometri43.44
2.3.3 Lavori sui terreni delle ferrovie (art. 46 OMU)
L'art. 46 OMU stabilisce che, d’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le
aziende ferroviarie soggette alla legge sulle ferrovie sono autorizzate a effettuare determinati lavori di misurazione ufficiale sui loro terreni, a condizione che dispongano di un proprio servizio di
misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro. Il significato pratico di questa deroga è stato messo in discussione all’interno del gruppo di lavoro.45
40 Il linguaggio di descrizione per i modelli di geodati prescritto dalla legislazione in materia di geoinformazione.
41 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) del 21 maggio 2008, RS 510.620.
42 cfr. anche le spiegazioni al n. 3.1.35.
43 Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) del 21 maggio 2008, RS 211.432.261
44 cfr. anche le spiegazioni relative al nuovo art. 22a OMU al n. 3.3.2.
45 cfr. anche le spiegazioni relative al nuovo art. 46 OMU al n. 3.1.36. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 12/38