Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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Le regolamentazioni sulla divisione e l'unificazione dei beni immobili costituisce il diritto materiale del registro fondiario; inoltre, la destinataria delle regolamentazioni è l'amministrazione del registro fondiario. La disposizione viene pertanto spostata nell'ordinanza sul registro fondiario (nuovo art. 21 cpv. 2 ORF).
La disciplina relativa alla comunicazione degli uffici della misurazione ufficiale con il registro fondiario rientra nella parte di diritto organizzativo dell'OMU ed è quindi regolata ora all'art. 46 OMU.
3.1.22 Articolo 26 Verifica
La responsabilità per la verifica dei punti fissi altimetrici e planimetrici 2 non è più affidata
tassativamente all'Ufficio federale di topografia. Per questo motivo, l'attuale capoverso 2 è abrogato e il capoverso 1 è modificato di conseguenza. I punti fissi altimetrici e planimetrici 1 rimangono di competenza dell'Ufficio federale di topografia.
3.1.23 Articolo 27 Esame preliminare
Gli esami preliminari, previsti dall'articolo 27 OMU, non vengono più effettuati nella pratica, al
massimo su base volontaria in singoli casi. L'articolo 27 OMU può quindi essere abrogato. Di
conseguenza, anche l'articolo 29 OMU deve essere adeguato.
3.1.24 Articolo 28 Deposito pubblico, capoverso 2 lettera d e capoverso 4 (nuovo)
La modifica dell'articolo 28 capoverso 2 lettera d OMU è di natura puramente terminologica.
A fronte della trasformazione digitale che la società e l'amministrazione pubblica stanno
attraversando, è prevedibile che sorga l’esigenza di un deposito pubblico in forma elettronica. La Strategia di e-government Svizzera 2020-2023 esige inoltre che questi processi interattivi tra
l'amministrazione e la popolazione siano sempre più digitalizzati.56 Si pone quindi la questione se l’OMU debba stabilire anche che il deposito pubblico in forma elettronica è consentito. Di per sé,
l'articolo 28 capoverso 3 OMU affida ai Cantoni la regolamentazione della procedura di deposito;
questi sono quindi liberi di prevedere anche un deposito pubblico in forma elettronica. Tuttavia, vista l'importanza della misurazione ufficiale per il registro fondiario e la conseguente necessità di certezza del diritto, occorre chiarire in un nuovo capoverso 4 che i Cantoni possono prevedere nella loro legislazione il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale della misurazione ufficiale esclusivamente in forma elettronica.
3.1.25 Articolo 29 Approvazione, capoverso 1
In seguito alla rinuncia a un esame preliminare obbligatorio e all'abrogazione dell'articolo 27 OMU, l'articolo 29 capoverso 1 OMU deve essere adeguato di conseguenza.
3.1.26 Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione
In seguito all'abrogazione dell'articolo 27 OMU, anche l'articolo 30 OMU deve essere adeguato di conseguenza e in questo punto deve essere introdotta la competenza della Direzione federale delle misurazioni catastali per la designazione dei documenti da presentare.
3.1.27 Articolo 31 Componenti della misurazione ufficiale
Poiché l'articolo 31 OMU è l'unico rimanente nel capitolo 5, il titolo «Gestione», comunque poco preciso, è abrogato.
La modifica del capoverso 2 chiarisce che le norme sull'archiviazione e la storicizzazione di cui agli articoli da 13 a 16 OGI si applicano anche alla misurazione ufficiale. I margini di manovra
regolamentari del DDPS si situano quindi all'interno delle disposizioni dell'ordinanza summenzionata. Va notato in questo contesto che l'archiviazione a livello federale è disciplinata in modo definitivo dalla
56 Strategia di e-government Svizzera 2020-2023, FF 2019-7289, n. 5.1 (p. 8752). Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 19/38