Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine

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A seconda del Cantone, possono esistere ancora piani per il registro fondiario in forma cartacea che sono stati conservati fino ad oggi. Nelle loro concezioni in materia di archiviazione, i Cantoni devono anche decidere se, dove e per quanto tempo conservare questi piani cartacei.

La D+M può offrire ai Cantoni un aiuto decisionale in questo senso nelle sue istruzioni concernenti l'archiviazione. Data l'importanza dei documenti di mutazione per il registro fondiario, l’UFRF dovrebbe essere consultato prima di emanare le istruzioni corrispondenti.

3.4.23 Articoli 21 Manutenzione dei segni (art. 31 cpv. 2 OMU)

L'articolo 21 corrisponde per analogia all'attuale articolo 86 OTEMU.

3.4.24 Articolo 22 Estratti (art. 34 segg. OMU)

L'articolo 22 contiene le disposizioni dettagliate sugli estratti della misurazione ufficiale. Su richiesta, un estratto contiene solo singoli moduli del modello dei geodati, ma sempre i confini dell’immobile e del diritto per sé stante e permanente.

3.4.25 Articolo 23 Piano di attuazione cantonale (art. 3 cpv. 2 OMU)

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 OMU, i Cantoni elaborano piani di attuazione (concetti) che servono da base per la conclusione degli accordi di programma secondo l'articolo 31 capoverso 2 LGI.

L'articolo 23 specifica il contenuto di questi piani di attuazione.

3.4.26 Articolo 24 Notifiche a terzi (art. 6 OMU)

L'articolo 24 stabilisce che la norma eCH-0131 (versione 2.0 del 7 giugno 2017) si applica alle

notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

3.4.27 Articolo 25 Consegna dei dati nel modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 OMU)

La consegna dei dati nel modello dei geodati semplificato può rappresentare un problema tecnico o comportare un notevole sforzo supplementare per alcuni Cantoni. Per questo motivo, la D+M deve essere in grado, su richiesta dei Cantoni, di farsi carico della consegna dei dati nel modello dei

geodati semplificato. Questo perché presso swisstopo i dati sono già disponibili nel modello dei geodati semplificato per scopi interni alla Confederazione e possono essere consegnati al Cantone senza ulteriori sforzi o costi.

3.4.28 Sezione 6 Disposizioni finali, articoli 26-28

Come l’OMU (art. 51-57 OMU), anche l’OTEMU contiene oggi disposizioni transitorie relative alla misurazione secondo il vecchio regime (cfr. art. 114 e 115 OTEMU). Il termine «vecchio regime» si riferisce alle norme precedenti alla MU93 e alla digitalizzazione della misurazione ufficiale ad essa collegata, ossia a tutte le norme giuridiche e le istruzioni vigenti prima delle attuali OMU e OTEMU. Poiché le misurazioni secondo il vecchio regime esistono ancora come opere di misurazione

riconosciute appartenenti al registro fondiario federale,77 queste disposizioni transitorie devono essere incorporate nell’OMU-DDPS affinché le misurazioni secondo il vecchio regime continuino ad avere una base legale e la legalità di queste misurazioni possa continuare a essere controllata se

necessario.

L'articolo 26 corrisponde alla lettera all'attuale articolo 114 OTEMU. Con l'istruzione 10 giugno 1919 concernente la terminazione e la misurazione particellare (CS 2 592) sono state abrogate parti

dell'ordinanza del 15 dicembre 1910 concernente le misurazioni catastali per il registro e l'istruzione del 15 dicembre 1910 sulle misurazioni catastali per il registro fondiario. Questi ultimi regolamenti non sono inclusi nella Collezione sistematica del diritto federale (CS) e potrebbero non essere più

disponibili. L'ordinanza del 5 gennaio 1934 concernente le misurazioni catastali per il registro fondiario

77 Al 31 dicembre 2020, solo il 68,3 per cento della superficie della Svizzera – con riferimento al livello di informazione «Beni immobili» – era conforme allo standard MU93 (cfr. cadastre nº35, aprile 2021, p. 8 segg.). La percentuale della numerazione provvisoria era del 15,8 percento, quella della restante numerazione completa dell'1,6 percento. I componenti e le basi della misurazione secondo il vecchio regime continueranno quindi a essere rilevanti ancora per qualche tempo. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 35/38