Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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(CS 2 560; a quell'epoca era ancora valida l'istruzione del 1919) prevedeva ancora, agli art. 18 e 19, il riconoscimento di opere di misurazione esistenti (riferite alle misurazioni cantonali per il registro fondiario). Con l'entrata in vigore del CC e successivamente, sono state dunque riconosciute come definitive le misurazioni che erano state effettuate in precedenza secondo il diritto cantonale; tuttavia, con la MU93, si è poi tornati a questa regolamentazione e è stato richiesto un primo rilevamento (a posteriori) secondo la MU93 (art. 114 OTEMU). Il significato dell'art. 114 OTEMU e del nuovo art. 26 OMU-DDPS è quindi che tutte le misurazioni riconosciute a titolo definitivo ancora oggi esistenti, che sono state redatte secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919, devono essere
sostituite da un primo rilevamento secondo il diritto vigente, poiché oggi è quasi impossibile
determinare se i criteri secondo il capoverso 2 sono soddisfatti.
L'articolo 27 consente alle disposizioni dell’OTEMU sulle numerazioni provvisorie, che sono abrogati con l’OMU-DDPS, di continuare a essere applicabili alle numerazioni provvisorie esistenti. Non esistono più nuove numerazioni provvisorie.
L'articolo 28 corrisponde alla lettera all'attuale articolo 115 OTEMU.
3.4.29 Articolo 29 Abrogazione di un altro atto legislazione
L’OTEMU è abrogata. Le norme sulla numerazione provvisoria continuano a essere applicate (cfr. art. 27 OMU-DDPS).
3.4.30 Articolo 30 Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 contiene disposizioni transitorie concernenti la conversione all’utilizzo esclusivo del linguaggio di descrizione dalla norma eCH-0031 INTERLIS 2.
Il capoverso 2 disciplina la regolamentazione relativa ai costi della tenuta a giorno delle opere militari che sono state convertite all'uso civile tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della nuova OMU-DDPS. Questa data è stata scelta perché la direttiva «Richtlinie zur Aufnahme von militärischen Anlagen in die amtliche Vermessung», emanata congiuntamente da armasuisse e swisstopo, è applicabile a partire da essa.78
In assenza di disposizioni in merito nelle ordinanze, la Direzione federale delle misurazioni catastali deve garantire che tutte le istruzioni necessarie siano disponibili in versione aggiornata al momento dell'entrata in vigore. Ciò richiede una revisione delle istruzioni esistenti per quanto riguarda le
modifiche necessarie o la loro abrogazione. Occorre inoltre assicurare che le istruzioni esistano ovunque l’OMU-DDPS le richieda.
3.5 Ordinanza tecnica sul registro fondiario (OTRF)
3.5.1 Ingresso
L'ingresso è adeguato all’OMU modificata.
L’OTRF subirà inoltre un adeguamento nell’ambito del progetto NAVS 13 al 1° gennaio 2023. La conseguente modifica dell'ingresso dell’OTRF è già presa in considerazione nell’ambito
dell'aggiornamento nell’avamprogetto.
3.5.2 Titolo di partizione Sezione 3a: Piano per il registro fondiario
A livello di ordinanze dipartimentali, viene ora operata una separazione sistematica delle disposizioni. In futuro tutte le disposizioni che riguardano direttamente il registro fondiario devono essere
disciplinate nell’OTRF.79 Una nuova sezione 3a viene quindi inserita dopo l'attuale articolo 7.
Quest’ultima disciplina il piano per il registro fondiario e contiene disposizioni comuni del DFGP e del
78 https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/guidline.download/cadastreinternet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische-Anlagen-de.pdf
79 cfr. n. 1.5. Revisione parziale dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale 36/38