Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 38 pagine
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pubblicati su Internet; se i modelli di rappresentazione non sono inclusi nel rapporto, anch’essi devono anche essere pubblicati.
3.4.10 Articolo 8 Linguaggio di descrizione (art. 6 OMU)
Dall'entrata in vigore delle ordinanze sottoposte a revisione, solo INTERLIS 2 dovrà essere utilizzato come linguaggio di descrizione per la misurazione ufficiale. L'articolo 30 capoverso 1 OMU-DDPS fissa un periodo di transizione. Attualmente sono in corso discussioni sull'ulteriore sviluppo del
linguaggio di descrizione. Con un adattamento successivo, un simile nuovo linguaggio di descrizione sarà probabilmente consentito anche come alternativa a INTERLIS 2.
3.4.11 Articolo 9 Oggetti (art. 6 OMU)
L'articolo 9 disciplina gli oggetti del modello dei dati della misurazione ufficiale. La norma eCH-0129 (versione 4.0 del 7 giugno 2017) si applica naturalmente solo nella misura in cui contiene prescrizioni per la misurazione ufficiale.
3.4.12 Articolo 10 Metadati (art. 6 OMU)
L'articolo 10 corrisponde essenzialmente alle istruzioni attuali (circolare MU n. 2010/04).
3.4.13 Articolo 11 Verifica della conformità del modello (art. 6 OMU)
L'articolo 11 stabilisce che la Direzione federale delle misurazioni catastali mette a disposizione su Internet un servizio di verifica con il quale è possibile verificare facilmente la conformità dei dati al modello dei geodati della misurazione ufficiale. Dopo il caricamento dei dati nello strumento, questo verifica i dati e genera automaticamente un protocollo di controllo della qualità che attesta la
conformità o evidenzia gli errori.
Per garantire e migliorare la qualità dei dati, la D+M può effettuare una verifica periodica (il cosiddetto monitoraggio degli errori) della qualità dei dati (capoverso 2).
3.4.14 Articolo 12 Modifiche (art. 6 OMU)
L'articolo 12 disciplina le modalità delle modifiche del modello dei dati. La competenza spetta alla Direzione federale delle misurazioni catastali – come nel caso della definizione del modello dei
geodati. In caso di modifica, devono essere rispettati i requisiti di volta in volta vigenti delle ordinanze (in particolare OMU, OMU-DDPS e OTRF) per il modello dei geodati.
Le modifiche decise vengono comunicate ai Cantoni, in aggiunta alla pubblicazione del modello dei geodati modificato su Internet. Questa notifica può essere fatta anche per e-mail, ad esempio nella forma dell'attuale «Newslist Cadastre» (informazioni aggiornate sul sistema catastale svizzero) e contenere un link al modello dei geodati modificato su Internet. Secondo il capoverso 2, la Direzione federale delle misurazioni catastali deve fissare un termine di attuazione per ogni modifica.
3.4.15 Articolo 13 Modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OMU)
L'articolo 13 disciplina il modello dei geodati semplificato (attualmente il prodotto «MOpublic»). Questo deve essere coordinato con l'attuale modello dei geodati principale della misurazione ufficiale, motivo per cui ogni nuova versione del modello dei geodati attiva anche una nuova versione del modello dei geodati semplificato.
3.4.16 Artikel 14 Cicli della tenuta a giorno periodica (art. 24 cpv. 3 OMU)
I cicli di tenuta a giorno periodica della misurazione ufficiale sono ora separati dai cicli di tenuta a giorno della misurazione nazionale, ma il coordinamento volontario con i lavori di tenuta a giorno della misurazione nazionale rimane possibile. Il capoverso 1 stabilisce i criteri che determinano il ritmo della tenuta a giorno. Il capoverso 2 permette una tenuta a giorno periodica per singoli moduli. Il capoverso 3 definisce i periodi di tempo in cui la tenuta a giorno periodica deve avvenire: 5-12 anni per le zone di estivazione secondo l'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle zone agricole71 e le aree improduttive (livello di tolleranza 5), 3-6 anni per le altre zone (livelli di tolleranza 1-4). La sovrapposizione temporale è voluta, in modo che una tenuta a giorno periodica possa essere effettuata anche ogni 5-6 anni nelle
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